Esame di maturità e mancata applicazione misure DSA: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3810 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento di mancato superamento dell’esame di maturità, qualora la parte ricorrente, avvisata ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., dichiari in giudizio che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito della controversia. La dichiarazione della parte, successiva al maturare della sopravvenienza, priva il giudice del potere di decidere nel merito e determina l’improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il verbale con cui era stato dichiarato il non superamento dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2023/2024, deducendo la mancata applicazione delle misure dispensative e compensative previste dal PDP per la condizione di DSA, nonché l’inadeguata considerazione del curriculum scolastico e la illegittimità delle griglie di valutazione. L’Amministrazione si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza del 25 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i difensori delle parti erano stati informati, con avviso di Segreteria, della fissazione del ricorso alla camera di consiglio del 16 luglio 2026, ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm.
Il difensore della parte ricorrente, con memoria depositata il 9 giugno 2026, aveva espressamente rappresentato che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso. Tale dichiarazione, resa nella vigenza del giudizio e dopo la comunicazione dell’avviso di fissazione, costituisce il presupposto per la declaratoria di improcedibilità.
Il Tribunale, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, dichiara il ricorso improcedibile, senza esaminare il merito delle censure relative alla mancata applicazione delle misure compensative per gli studenti con DSA. La pronuncia si fonda esclusivamente sul rilievo processuale della cessazione dell’interesse, non involgendo alcuna valutazione nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente.
Le peculiarità della controversia e l’andamento complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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