L’accesso agli atti della Fondazione Copia Privata spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 24043 del 26.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 2, della l. n. 2/2008 devolve alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie concernenti l’attività della SIAE, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, con la sola eccezione delle competenze della giurisdizione tributaria. L’equo compenso per copia privata, disciplinato dagli artt. 71-sexies e ss. l. n. 633/1941, rientra nell’attività di gestione dei diritti dell’ente. La disposizione si applica direttamente, e non in via analogica, alla Fondazione Copia Privata Italia, che opera quale mandataria con rappresentanza della SIAE e agisce nel medesimo status giuridico della mandante. Ne consegue che le liti aventi ad oggetto l’accesso agli atti conservati dalla Fondazione e relativi ai compensi per diritti di copia privata appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente in primo grado, Artisti 7607 – Società Cooperativa a responsabilità limitata, aveva presentato istanza di accesso agli atti alla Fondazione Copia Privata Italia, alla SIAE e ad altro soggetto, relativamente alla documentazione posta a fondamento dell’attività di verifica della ripartizione dell’acconto competenze per il periodo 2014-2022. A seguito del rigetto dell’istanza da parte della Fondazione e del silenzio-diniego formatosi nei confronti della SIAE, la società aveva adito il TAR Lazio per l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’esibizione dei documenti.
La Fondazione Copia Privata Italia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della natura privatistica dell’attività svolta. Il TAR Lazio ha sospeso il giudizio e trasmesso il fascicolo alla Corte di Cassazione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, richiamando i propri precedenti (Cass. Sez. U. n. 8238 del 2020; n. 18893 del 2023; n. 2223 del 2024), rammentano che l’art. 1, comma 2, della l. n. 2/2008 presenta una formulazione ampia ed omnicomprensiva, volta a devolvere al giudice ordinario tutte le controversie relative all’attività della SIAE, in correlazione con l’assoggettamento di tale attività alle norme di diritto privato. La norma realizza una devoluzione piena, che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto non contrastante con l’art. 103 Cost., essendo consentito al legislatore ordinario, ex art. 113, terzo comma, Cost., attribuire al giudice ordinario il potere di conoscere degli interessi legittimi e annullare gli atti della pubblica amministrazione.
Quanto alla specifica questione dell’accesso agli atti, la Corte ribadisce che la SIAE, alla luce della liberalizzazione del mercato dei diritti d’autore operata dal d.lgs. n. 35/2017 (attuativo della direttiva 2014/26/UE, c.d. direttiva Barnier), opera ormai con modalità privatistiche, sottoposte alle regole di concorrenza e incompatibili con una gestione pubblicistica dei diritti d’autore. L’equo compenso per copia privata costituisce un’eccezione alla natura esclusiva del diritto d’autore, e la sua raccolta e ridistribuzione integra attività di intermediazione del diritto d’autore, inquadrabile negli schemi civilistici del mandato, della rappresentanza e della mediazione.
Quanto all’eccezione sollevata dalla controricorrente, secondo cui la Fondazione opererebbe in regime di esclusiva ex lege per conto della SIAE, in forza di un rapporto di supremazia pubblicistico, la Corte la respinge. La Fondazione agisce quale mandataria con rappresentanza della SIAE, sicché non opera in via autonoma ma nel medesimo status giuridico del mandante, di cui segue la disciplina giuridica. Il rapporto tra mandante e mandataria restituisce alle situazioni giuridiche soggettive della mandataria i diritti e i poteri esercitabili dalla mandante stessa: ne deriva l’applicazione diretta, e non analogica, dell’art. 1, comma 2, della l. n. 2/2008. La Corte dichiara quindi la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese.
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Nota della Redazione
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