L’opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato segue l’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. civ. Sez. 2 n. 603 del 11.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, prevista dall’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, non è assistita da un rimedio specifico. L’unico strumento di impugnazione è l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, che configura un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, estensibile alle opposizioni avverso i provvedimenti di revoca dell’ammissione deliberati dal giudice civile. Il rimedio ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, inserito nel Titolo II della Parte III del decreto dedicato al patrocinio nel processo penale, non è applicabile in via generalizzata agli altri processi. La parte necessaria del giudizio di opposizione è il titolare passivo del rapporto di debito, ossia il Ministero della Giustizia, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.
Il Fatto
La ricorrente propose opposizione, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto con cui il Tribunale aveva revocato, per insussistenza delle condizioni reddituali, la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precedentemente disposta in via provvisoria nell’ambito di un giudizio di separazione personale. Il ricorso fu notificato all’Agenzia delle Entrate, la quale eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che gli oneri per il patrocinio gravano sul bilancio del Ministero della Giustizia.
Il Tribunale, qualificata l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, dichiarò il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo parte necessaria il solo Ministero della Giustizia, quale titolare passivo del rapporto di debito. Avverso tale statuizione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il giudice di merito avrebbe travisato il contenuto dell’opposizione, che non riguardava la liquidazione di compensi, ma la revoca dell’ammissione al beneficio, e che pertanto il ricorso doveva essere notificato solo all’Ufficio Finanziario. La Corte ha ritenuto il motivo infondato.
La Suprema Corte ha confermato che avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio nel processo civile, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione. Tale soluzione è conforme all’indirizzo interpretativo secondo cui il mezzo impugnatorio avverso la revoca deve individuarsi non nella disciplina penalistica degli artt. 99, 112 e 113 del decreto, ma nell’art. 170, che si estende alle opposizioni ai provvedimenti di revoca deliberati dal giudice civile (Cass. n. 33562/2021; Cass. n. 6068/2019; Cass. n. 3028/2018; Cass. n. 21685/2013; Cass. n. 13807/2011).
Tale conclusione, come osservato dalla Corte, è stata avallata dalle Sezioni Unite n. 20929/2025, che, pur pronunciandosi sul patrocinio nel processo tributario, hanno offerto argomenti generali: il rimedio ex art. 99 è inserito nel Titolo II della Parte III del d.P.R. n. 115/2002, dedicato al patrocinio nel processo penale, e la sua specificità trova giustificazione nel peculiare rilievo del diritto di difesa in tale contesto. Inoltre, la decisione sull’istanza di ammissione coinvolge una situazione di diritto soggettivo di fondamento costituzionale, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, sicché le contestazioni del diniego emesso dalla Commissione presso i T.A.R. vanno proposte davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 170.
La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, rilevando il corretto difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, quale conseguenza dell’applicabilità dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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