La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non richiede la qualità di socio gestore e si vince solo con la prova positiva della destinazione impressa agli utili (Cass. civ. Sez. 5 n. 20188 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di utili extracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativa legittima la ripresa fiscale nei confronti dei soci, presuntivamente distributari degli utili in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, senza che assuma rilievo l’assenza di ruoli gestori o direttivi in capo al socio. Il fondamento della presunzione risiede nella particolare intensità dell’affectio societatis, che può caratterizzare anche rapporti non connotati da vincoli familiari. La presunzione di distribuzione opera altresì quando l’accertamento dei maggiori utili consegua al disconoscimento di costi fittizi, ancorché neutralizzati tramite compensazioni con poste attive fittizie, purché ne sia derivato un maggior reddito imponibile in capo alla società. Per vincere la presunzione, il socio è onerato non di una prova negativa — di non aver ricevuto la distribuzione — ma della prova positiva della specifica destinazione impressa agli utili prodotti “in nero”, quale la loro immobilizzazione o il loro reinvestimento, ovvero dell’aver intrapreso azioni concrete di rottura dell’affectio societatis. Tale quadro non è modificato dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. La presunzione non determina doppia imposizione quando la ripresa a carico dei soci non applica l’art. 47 del Tuir, disposizione riservata agli utili dichiarati e oggetto di delibera assembleare di distribuzione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2013, con il quale veniva ripreso a tassazione un maggior reddito di capitale di € 1.185.744,00, pari al 48,72% di € 2.384.843,00, corrispondente al 50% del maggior reddito accertato in capo alla Ferkal s.r.l., società a ristretta base partecipativa della quale il contribuente deteneva una quota del 50%. L’accertamento traeva origine da una verifica che aveva portato al disconoscimento di costi fittizi e al recupero di utili extracontabili in capo alla società. Il contribuente contestava l’applicazione della presunzione di distribuzione, deducendo la propria estraneità alla gestione sociale e l’assenza di flussi finanziari distribuibili, in ragione delle compensazioni intervenute tra la società e un’altra impresa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia confermava la sentenza. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, censurando la sentenza per violazione di legge e per motivazione apparente, dolendosi dell’onere probatorio a lui addossato e dell’operatività della presunzione nonostante la sua estraneità alla gestione societaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio di diritto vivente per cui l’accertamento di utili extracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativa legittima la ripresa fiscale nei confronti dei soci, presuntivamente distributari degli utili secondo le rispettive quote di partecipazione. La presunzione opera anche quando l’accertamento consegua al disconoscimento di costi fittizi, ancorché neutralizzati tramite compensazione con fatture attive parimenti fittizie, essendo sufficiente che l’elisione dei costi abbia generato un maggior reddito imponibile in capo alla società.
La Corte ha chiarito che il fondamento della presunzione non è il coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione, ma la particolare intensità dell’affectio societatis che caratterizza le società a ristretta base partecipativa, la quale può sussistere anche in assenza di un vincolo familiare. Ne consegue che non è necessario che il socio ricopra ruoli gestori o direttivi: è sufficiente che faccia parte della compagine sociale senza aver mai intrapreso azioni concrete di conflitto con la società o con gli amministratori, non essendo a tal fine sufficienti mere richieste di chiarimento non seguite da atti di rottura.
La presunzione si fonda su due elementi coesistenti: la ristrettezza della base partecipativa, sintomo della particolare intensità dell’affectio societatis, e l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società. La prova che il socio deve offrire per vincere la presunzione non è una prova negativa — la dimostrazione di non aver ricevuto la distribuzione — ma la prova positiva della destinazione impressa agli utili prodotti “in nero”, quale la loro immobilizzazione o una specifica destinazione che ne escluda la distribuzione pro quota. In mancanza di tale prova, gli utili definitivamente accertati non possono che ritenersi confluiti, direttamente o indirettamente, nella disponibilità dei singoli soci.
La Corte ha infine affermato che l’operatività della presunzione non è mutata dopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, né determina doppia imposizione la mancata applicazione dell’art. 47 del Tuir, riservato agli utili dichiarati e distribuiti in virtù di delibera assembleare. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto all’onere probatorio su di lui gravante, non avendo dimostrato la specifica destinazione degli utili accertati in capo alla società. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese e delle sanzioni ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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Nota della Redazione
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