Continuazione in executivis, illegittimo aumento percentuale senza scorporo reati satellite (Cass. pen. Sez. 1 n. 14427 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini la pena inflitta con distinte sentenze di condanna, ciascuna pronunciata per una pluralità di reati unificati ex art. 81, comma secondo, cod. pen., deve dapprima scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, quindi individuare il reato più grave e, sulla pena per esso inflitta, operare autonomi aumenti per ciascun reato satellite. È, pertanto, illegittimo l’aumento determinato in misura percentuale rispetto alla pena complessiva irrogata con una delle sentenze, senza una specifica motivazione in relazione a ogni singolo reato satellite. Nell’individuare l’aumento congruo, il giudice deve attenersi ai parametri dell’art. 133 cod. pen., senza poter eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva concesso al condannato la continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze di condanna, relative a fatti di partecipazione ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, applicando un aumento di pena, per i reati satellite, pari complessivamente ad anni tre e mesi uno di reclusione.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’entità dell’aumento, ritenuto sproporzionato e privo di criteri numerici e di analisi concreta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto la doglianza concernente l’entità dell’aumento, ritenendo infondata l’asserita violazione del principio del favor rei. Il giudice, nell’individuare la pena congrua, deve sempre fare riferimento ai criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nel caso di specie, la pena complessiva applicata era comunque sensibilmente inferiore alla somma delle sanzioni irrogate separatamente, con ciò rispettandosi la ratio dell’istituto.
La doglianza è stata, invece, accolta con riferimento al metodo di calcolo dell’aumento. Il giudice dell’esecuzione aveva individuato l’aumento nella metà della pena complessivamente irrogata con una delle due sentenze, la quale, tuttavia, giudicava non solo il delitto associativo ma anche alcuni reati scopo, già posti in continuazione con il reato più grave.
Tale metodo è stato ritenuto illegittimo. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, nonché il successivo orientamento di Sez. 1, n. 17948 del 2024, che impone lo scorporo dei reati già riuniti dal giudice della cognizione per individuare quello più grave e operare su di esso gli aumenti. L’ordinanza impugnata, avendo sommato una percentuale della pena irrogata con una sentenza alla pena complessiva irrogata con l’altra, ha omesso sia l’indicazione della pena per ciascun reato satellite sia la relativa motivazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena