Nullità del giudizio tributario per comunicazione dell’avviso di trattazione a PEC errata (Cass. civ. Sez. 5 n. 12473 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione dell’avviso di trattazione al difensore della parte, effettuata dalla segreteria della Commissione Tributaria a un indirizzo di posta elettronica certificata errato, determina la nullità dell’intero giudizio di primo grado, poiché impedisce al difensore di partecipare all’udienza e lede il diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. Il giudice d’appello che ritenga regolare tale comunicazione incorre in violazione degli artt. 31 e 59 d.lgs. n. 546/1992, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, in data 20 dicembre 2018, un’intimazione di pagamento per complessivi € 177.672,33, relativa a due cartelle presupposte: una per diritti camerali di € 359,71 e una per crediti erariali statali di € 176.813,52. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che dichiarava la cessazione della materia del contendere per il credito camerale e rigettava il ricorso per il residuo credito.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la decisione di primo grado. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, deducendo, tra l’altro, la nullità del giudizio di primo grado per mancata comunicazione dell’udienza di trattazione al difensore, a causa di un errore nell’indirizzo PEC utilizzato dalla segreteria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, riguardante la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e degli artt. 31 e 59 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Dall’istruttoria è emerso che la segreteria aveva comunicato l’avviso di trattazione all’indirizzo PEC errato del difensore della contribuente, invece di utilizzare quello corretto. Tale errore ha impedito al difensore di partecipare al giudizio di primo grado, con conseguente violazione del contraddittorio.
La Corte ha pertanto censurato la sentenza della C.T.R., che aveva erroneamente ritenuto regolare la comunicazione, affermando che il vizio della notificazione dell’avviso di trattazione determina la nullità dell’intero giudizio di primo grado. Tale nullità non è sanabile, attenendo alla corretta instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice tributario.
Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso, assorbito il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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