Ricorso in Cassazione inammissibile se l’esposizione è disorganica e oscura (Cass. civ. Sez. III n. 8001 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva dei fatti di causa e dei motivi di diritto. L’inosservanza di tali doveri determina inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti, ovvero pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. In tema di rapporti bancari, poi, la banca che sollevi l’eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l’inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza indicare le specifiche rimesse ritenute prescritte; spetta al correntista, attore in ripetizione, produrre gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei versamenti.
Il Fatto
Una società di trasporti conveniva in giudizio un istituto di credito deducendo l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell’art. 1283 c.c., l’addebito di commissioni di massimo scoperto, l’applicazione di valute fittizie e di un tasso ultra legale oltre il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la banca al pagamento di una somma; la Corte d’Appello, in riforma, accoglieva parzialmente l’appello dell’istituto, riducendo l’importo dovuto. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione articolato su cinque motivi, cui resisteva la banca con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., poiché l’esposizione del fatto e dei motivi risulta inidonea a far comprendere le ragioni delle censure. La Corte richiama l’orientamento secondo cui la chiarezza e la sinteticità costituiscono principio generale correlato alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio (Cass. S.U. n. 37552/2021; Cass. n. 4300/2023; Cass. n. 8425/2020).
La trattazione congiunta di profili eterogenei — violazione di legge processuale e sostanziale, omesso esame di fatti decisivi, nullità per vizi motivazionali — rende confuse le doglianze e non offre una rappresentazione chiara delle questioni di causa. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme ricorre, invece, solo quando vi sia errore nel giudizio di diritto, per negazione o fraintendimento di una norma esistente o applicazione della stessa a un fatto non regolato (Cass. n. 27436/2023; Cass. n. 5490/2023; Cass. n. 3246/2022).
Nel merito delle censure sulla prescrizione, la Corte d’Appello ha ritenuto rituale e tempestiva l’eccezione della banca, ha rilevato l’assenza di atti interruttivi sulla base della CTU e la mancanza di collegamento tra i conti correnti. La doglianza si sostanzia in una inammissibile contestazione della valutazione delle prove. Richiamate le Sezioni Unite n. 15895/2019, il Collegio ribadisce che la banca può limitarsi a eccepire l’inerzia del titolare, mentre incombe sul correntista l’onere di produrre gli estratti conto.
Il quinto motivo, in punto di vizi motivazionali, è inammissibile perché si risolve in generiche contestazioni. La nullità della sentenza è prospettabile solo quando la motivazione manchi graficamente o sia così oscura da non lasciarsi intendere. Non vi è ultrapetizione quando la domanda su cui il giudice ha pronunciato è sempre quella avanzata dalla parte e muta solo il percorso argomentativo. Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali.
Nota della Redazione
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