Calunnia e doppia conforme: dolo escluso in fatto, ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 21591 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per denuncia di reato perseguibile d’ufficio, l’accertamento del difetto dell’elemento soggettivo della calunnia, e in specie del dolo, è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. La circostanza che il giudice di appello aggiunga argomenti ulteriori per rafforzare la statuizione del primo giudice non esclude la configurabilità della doppia conforme, con conseguente preclusione del vizio di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. Le sentenze di non doversi procedere per prescrizione non hanno efficacia extrapenale, dovendo il giudice civile rivalutare autonomamente il fatto, e non implicano il riconoscimento della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Il ricorso che non riporti specificamente il contenuto degli atti processuali è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, già funzionario di un ente locale e responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, aveva avviato nei confronti del controricorrente, all’epoca comandante della polizia municipale, quattro procedimenti disciplinari, conclusi con sospensione, rimprovero verbale, archiviazione e licenziamento. Dopo la loro definizione, il controricorrente aveva denunciato il ricorrente e il sindaco pro tempore per atti persecutori, finalizzati al suo licenziamento. Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione per il reato di cui all’art. 323 cod. pen.; l’opposizione era stata dichiarata inammissibile. A loro volta il ricorrente e il sindaco avevano denunciato il controricorrente per calunnia; quel procedimento si era chiuso con sentenza di improcedibilità per prescrizione.
Il ricorrente ha quindi agito in sede civile per il risarcimento del danno morale e del danno alla reputazione e all’immagine professionale. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione, escludendo la prova dell’elemento soggettivo doloso della calunnia. Avverso questa pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 21-octies e 21-novies della legge n. 241 del 1990, sostenendo che il licenziamento non era stato annullato d’ufficio né dichiarato illegittimo, poiché vi era stato solo un accordo conciliativo, e che mancava una formale revoca. La Corte li ha dichiarati inammissibili per connessione: le censure non si misurano con la ragione decisoria della Corte territoriale, che, al di là delle espressioni usate, ha inteso rimarcare come il licenziamento fosse stato superato e posto nel nulla anche in forza dell’accordo conciliativo. Irrilevante, a tale fine, l’assenza di un annullamento giurisdizionale o in autotutela.
Il giudice di merito ha quindi inteso significare che l’amministrazione aveva deciso di non dare séguito al licenziamento, anche per fatti concludenti, a conferma del carattere non implausibile delle prospettazioni accusatorie, unitamente agli altri aspetti evidenziati, in particolare l’accesa conflittualità istituzionale.
Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile. Anzitutto, davanti alla doppia decisione conforme di merito, la deduzione del vizio di omesso esame è preclusa dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. Il ricorrente sosteneva che Tribunale e Corte d’appello avessero fondato la medesima conclusione su ragioni fattuali differenti: il primo sulle qualità soggettive del controricorrente, equiparate a quelle di una persona di media capacità; la seconda sul contesto di conflittualità lavorativa. La tesi non è condivisa: la doppia conforme non è esclusa dall’aggiunta di argomenti ulteriori che rafforzino o precisino la statuizione già assunta, come chiarito da Cass. n. 7724 del 2022.
Nel caso concreto la Corte distrettuale, proprio in risposta all’obiezione sul livello professionale del controricorrente, aveva ritenuto che nella situazione di aperta conflittualità, a fronte della possibilità concreta di perdere il lavoro, non fosse esigibile un approccio meramente tecnico-giuridico. Le motivazioni fattuali, sia pure con constatazioni ulteriori ma non divergenti, risultano sostanzialmente conformi. La Corte d’appello ha inoltre implicitamente valutato, senza escluderlo, il profilo delle cognizioni professionali, ritenendolo superato con accertamento di fatto non rivedibile in legittimità, e ha disatteso in fatto che l’arco temporale della conflittualità potesse incidere in senso opposto.
Quanto alla pronuncia di proscioglimento per prescrizione, la sua mancata considerazione espressa non implica che il giudice penale abbia riscontrato la prova dell’elemento soggettivo, con conseguente mancanza di decisività del dato. Le sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato non hanno alcuna efficacia extrapenale; il giudice civile deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, come affermato da Cass. n. 16422 del 2024.
La Corte ha infine ribadito che sono riservate al giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio e il peso delle prove, insindacabile in legittimità. A tutto ciò si aggiunge che il ricorrente non ha riportato né illustrato specificamente il contenuto della denuncia e delle memorie, con ulteriore violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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