Cristallizzazione del titolo sanzionatorio nel verbale di contestazione e preclusione dell’opposizione recuperatoria (Cass. civ. Sez. 2 n. 15995 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di protezione dei dati personali, pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018, è disciplinato dal meccanismo transitorio di definizione agevolata di cui all’art. 18. In mancanza di pagamento in misura ridotta e di presentazione di “nuove memorie” difensive, l’atto di contestazione della violazione si converte ope legis in ordinanza-ingiunzione, cristallizzandosi il titolo sanzionatorio. Il dies a quo del termine di trenta giorni per l’opposizione, ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, decorre dall’ultimo momento utile per la produzione delle memorie difensive, non dalla notifica della cartella di pagamento. Al trasgressore che non si sia avvalso delle facoltà previste dall’art. 18 è precluso il rimedio dell’opposizione c.d. recuperatoria, potendo impugnare la cartella solo per vizi propri.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava alla società una cartella di pagamento per l’importo complessivo di Euro 20.941,66, relativa a una sanzione amministrativa irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito di un verbale di contestazione elevato dalla Guardia di Finanza. La società proponeva opposizione ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 150/2011, limitatamente alla parte relativa alla sanzione, lamentando la nullità del verbale per indeterminatezza dell’importo e la violazione degli artt. 6 e 7 CEDU.
Il Tribunale di Firenze dichiarava inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo che il verbale di contestazione, non impugnato nei termini, si fosse convertito in ordinanza-ingiunzione per effetto della disciplina transitoria. La società proponeva quindi ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente contesta l’attribuzione del valore di ordinanza-ingiunzione al verbale di contestazione, sostenendo che il termine per l’opposizione dovesse decorrere dalla notifica della cartella, quale primo atto di conoscenza della pretesa sanzionatoria, e che il verbale non contenesse la determinazione dell’importo della sanzione, con conseguente inapplicabilità del meccanismo di conversione di cui all’art. 18 d.lgs. n. 101/2018.
La Corte ricostruisce il congegno normativo delineato dall’art. 18, che introduce una disciplina transitoria per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di applicazione del regolamento UE n. 2016/679. La norma concede al destinatario della contestazione la facoltà di definire il procedimento con il pagamento in misura ridotta di due quinti del minimo edittale entro novanta giorni; in mancanza, l’atto di contestazione acquisisce il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di ulteriore notificazione, ferma la possibilità di presentare nuove memorie difensive entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento agevolato.
La Corte richiama la sentenza Corte cost. n. 260 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo comma 5 dell’art. 18, riconoscendo implicitamente la tenuta costituzionale del meccanismo di conversione ope legis. Richiama altresì il principio di diritto enunciato da Sez. 1 n. 28920/2024, cui intende dare continuità, secondo cui il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione e il termine per l’opposizione decorre dall’ultimo momento utile per produrre memorie.
Nella fattispecie, la Corte rileva che la notifica del verbale alla società è pacifica, essendo stata la stessa anche sentita in sede di audizione. La società non ha aderito alla definizione agevolata, non ha versato la sanzione in misura ridotta e non ha presentato nuove memorie difensive. Il Tribunale ha quindi correttamente individuato il termine di decadenza per l’opposizione nell’ultimo momento utile per la produzione di memorie, decorrente dal 16.02.2019, con scadenza del termine di trenta giorni; il ricorso introduttivo era stato invece depositato solo il 23.12.2019, con conseguente tardività e inammissibilità dell’opposizione.
Quanto al secondo motivo, relativo alla dedotta violazione degli artt. 6 e 7 CEDU per assenza di predeterminatezza dell’importo sanzionatorio, la Corte lo dichiara infondato: dall’accertata inammissibilità dell’opposizione discende la preclusione a far valere censure avverso il verbale convertitosi in ordinanza-ingiunzione, da proporsi nel termine di trenta giorni di cui al combinato disposto degli artt. 10 d.lgs. n. 150/2011 e 152 d.lgs. n. 196/2003. Il principio ignorantia legis non excusat esclude inoltre che la mancata conoscenza della novella del 2018 possa giustificare l’omessa adesione alla definizione agevolata.
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Nota della Redazione
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