Concorso nella tentata estorsione progressiva e ricorso inammissibile per censure nuove (Cass. pen. Sez. 2 n. 19322 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il concorso nel delitto di tentata estorsione “progressiva” ogni comportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamente indirizzate alla persona offesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso, assumendo carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato. In tema di impugnazioni avverso provvedimenti de libertate, è inammissibile il ricorso per cassazione che sottoponga al giudice di legittimità censure attinenti al merito che non abbiano formato oggetto di specifica doglianza con l’istanza di riesame. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari opera per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., limitandosi il giudice ad apprezzare le ragioni della sua esclusione sulla base di elementi significativi prospettati dalla parte o emergenti dagli atti.

Il Fatto

Con ordinanza del 23/01/2026, il Tribunale di Napoli rigettava le istanze di riesame proposte da due indagati avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Agli indagati era contestata, in concorso, una condotta di tentata estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso, caratterizzata da una serie di atti di pressione e da una spedizione punitiva programmata ai danni di una persona offesa. Uno dei ricorrenti aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, il travisamento della prova in relazione alle intercettazioni e la violazione dell’art. 56 cod. pen., nonché vizi motivazionali in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. L’altro ricorrente aveva invece rinunciato al ricorso, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse per l’intervenuta notifica del decreto di giudizio immediato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che, in materia di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito onde sollecitare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate. In mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte censure che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere.

Quanto al primo ricorrente, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi aspecifici, non consentiti o manifestamente infondati. Le censure relative al travisamento della prova sono state considerate in parte non devolute al riesame e, comunque, volte a introdurre una rilettura del materiale indiziario non consentita in sede di legittimità. La motivazione dell’ordinanza impugnata, che dava conto dell’effettivo procacciamento di un soggetto e della missione ricognitiva finalizzata alla spedizione punitiva, è stata ritenuta compiuta, coerente e logica, con conseguente inammissibilità delle doglianze difensive che non si confrontavano con l’apparato argomentativo.

In relazione alla configurabilità del tentativo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui integra il concorso nel delitto di tentata estorsione “progressiva” ogni comportamento che fornisca un contributo apprezzabile alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso. Nella specie, il contributo del ricorrente era stato ricostruito nell’ambito di una unitaria vicenda estorsiva, caratterizzata da un’azione coordinata e continuata di pressione sulla persona offesa, sicché la prospettazione difensiva, volta a parcellizzare gli episodi, non poteva trovare accoglimento.

La Corte ha infine escluso i vizi motivazionali in ordine alla misura cautelare, ricordando che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, operante per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., determina la necessità che il giudice apprezzi unicamente le ragioni della sua esclusione. Il Tribunale aveva fatto corretta applicazione di tale principio, considerando anche la gravità dei fatti e la personalità dell’indagato. Quanto al secondo ricorrente, la rinuncia al ricorso è stata dichiarata inammissibile, non essendo stata allegata una causa non imputabile al ricorrente tale da giustificare la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa per le ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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