Ricorso in cassazione per vizi del consenso nel concordato (Cass. pen. Sez. 7 n. 2611 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. La definizione del giudizio di appello con richiesta dell’imputato ai sensi del citato art. 599-bis cod. proc. pen. non comporta l’effetto estensivo dell’accordo ad altri coimputati che abbiano a loro volta proposto un concordato diverso, atteso che la decisione fondata sull’accordo non può porsi, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati e l’opzione per il concordato in appello configura una scelta processuale esclusivamente personale.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 30 gennaio 2025, aveva definito il giudizio di secondo grado ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in seguito alla decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore in data 13 settembre 2023. Avverso tale pronuncia venivano proposti distinti ricorsi per cassazione da parte di tre imputati, i quali contestavano la sentenza di appello sotto diversi profili.
Uno dei ricorrenti, in particolare, aveva censurato la pronuncia deducendo motivi non riconducibili ai casi tassativamente previsti per l’impugnazione delle sentenze emesse all’esito del concordato in appello. Gli altri due ricorrenti, invece, pur avendo essi stessi proposto un concordato diverso in sede di appello, invocavano l’effetto estensivo dell’impugnazione ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., sostenendo che l’accoglimento del ricorso di uno solo degli imputati avrebbe dovuto giovare anche alla loro posizione processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come la reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera della legge n. 103 del 2017 abbia fatto rivivere il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto.
Tale delimitazione dell’oggetto del giudizio di legittimità risponde alla natura peculiare della decisione assunta ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la quale si fonda su un accordo tra le parti e comporta la rinuncia ai motivi di appello originariamente proposti. Ne consegue che le censure concernenti il merito della vicenda o presunti vizi della motivazione non possono trovare ingresso dinanzi al giudice di legittimità, poiché la pronuncia impugnata non è il frutto di una valutazione piena del thema decidendum ma di una scelta processuale negoziata.
Con riferimento ai ricorsi dei due imputati che invocavano l’effetto estensivo, la Corte ha condiviso il principio di diritto fissato da Sez. 2, n. 47844 del 13/09/2019, Recca, Rv. 277684 – 01, richiamato testualmente nel provvedimento. Secondo tale insegnamento, la definizione del giudizio di appello con richiesta dell’imputato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non comporta l’effetto estensivo dell’accordo ad altri coimputati che abbiano a loro volta proposto un concordato diverso. La decisione che si fonda sull’accordo non può porsi, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati, e l’opzione per il concordato in appello, con parziale rinuncia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale che è stata qualificata in termini di scelta “esclusivamente personale”.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, determinata in misura congrua in tremila euro ciascuno, secondo il principio richiamato da Corte cost., sent. n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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