Inammissibile il ricorso per cassazione se non censurata una delle plurime rationes decidendi (Cass. civ. Sez. 3 n. 11982 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza impugnata si fondi su più rationes decidendi autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, è sufficiente che anche una sola di esse non abbia formato oggetto di idonea censura perché il ricorso per cassazione debba essere dichiarato inammissibile. Ciò non già per carenza di interesse, ma per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata. La parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare le argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam dal giudice dopo una statuizione di inammissibilità; è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione che pretenda un sindacato anche su tale motivazione.
Il Fatto
La società, operante nel settore dei programmi audiovisivi criptati per adulti, aveva stipulato con la società controricorrente, che aggrega e commercializza offerte di canali televisivi, quattro contratti di fornitura di servizi pay per view. All’esito dell’ultimo rapporto, di durata triennale e giunto a scadenza senza rinnovo tacito, la prima aveva convenuto in giudizio la seconda, chiedendo l’accertamento di un abuso di posizione dominante e di dipendenza economica, la condanna a consentire l’accesso alla piattaforma satellitare, la restituzione parziale della entry fee e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande e la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione, dichiarando l’appello inammissibile per genericità dei motivi ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. e rigettando nel merito i pochi profili di specifica censura. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, in quanto connessi, dichiarandoli inammissibili. Il primo motivo censurava la sentenza per contraddittorietà, per aver la corte di merito riconosciuto l’inammissibilità dell’appello e poi provveduto comunque al suo esame nel merito, dolendosi altresì del mancato riconoscimento di una posizione di monopolio. Con il secondo, la ricorrente deduceva omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, cui si era integralmente riportata.
Quanto al primo profilo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi autonome: la declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità e l’esame e il rigetto nel merito delle poche censure specifiche. La ricorrente, tuttavia, non ha impugnato la prima ratio, idonea da sola a sostenere la decisione, limitandosi a rilevarne la contraddittorietà. Secondo il consolidato principio richiamato, richiamando le Sezioni Unite n. 16602 del 2005, è sufficiente che una sola delle ragioni poste a fondamento della decisione non sia stata oggetto di idonea censura perché il ricorso debba essere rigettato, essendosi formato il giudicato sulla ratio non impugnata.
La Corte ha altresì precisato che, quando il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, abbia impropriamente inserito argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere di impugnare tali valutazioni svolte ad abundantiam. L’impugnazione deve rivolgersi alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile per difetto di interesse quella che pretenda un sindacato sulla motivazione di merito.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. postula che le istanze siano puntualmente riportate nel ricorso nei loro esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo in cui erano state proposte. Il rinvio integrale ai motivi di appello, senza la loro trascrizione, viola il requisito di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non potendo la Corte procedere a un’autonoma ricerca degli atti.
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso