Risarcimento del dirigente per spoil system e decorrenza dal dies a quo della declaratoria di incostituzionalità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11981 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incarichi dirigenziali, il diritto al risarcimento del danno per l’anticipata risoluzione del rapporto, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa sullo spoil system, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale e non da quella di cessazione del rapporto. Non è configurabile retroattivamente la colpa del soggetto che abbia conformato il proprio comportamento a una norma successivamente dichiarata incostituzionale. La contestazione della sussistenza dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, compreso l’elemento soggettivo, non costituisce un’eccezione nuova e può essere pertanto formulata anche in appello. La retribuzione di risultato non può essere riconosciuta in via automatica a titolo risarcitorio, ma solo come perdita di chance, la cui prova grava sul danneggiato, che deve allegare e dimostrare, anche per presunzioni, la plausibile occasione perduta.
Il Fatto
Un dirigente di seconda fascia, dopo aver ottenuto un incarico di prima fascia presso un Ministero, veniva revocato ante tempus nel 2006 in applicazione della normativa sullo spoil system. A seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma (art. 2, comma 161, D.L. n. 262/2006), il dirigente otteneva dal giudice d’appello la reintegra nell’incarico, ma il Ministero non ottemperava al giudicato. L’esecuzione in forma specifica veniva esclusa dal giudice amministrativo, che rimetteva la questione all’azione risarcitoria dinanzi al giudice ordinario.
Il dirigente agiva quindi per il risarcimento dei danni, sia per il periodo precedente la scadenza naturale dell’incarico (danno emergente), sia per quello successivo (lucro cessante). Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’appello, adita da entrambe le parti, rideterminava il danno, riconoscendo il risarcimento solo per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale e negando la voce relativa alla retribuzione di risultato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso riguardante la violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., relativo al divieto di nuove eccezioni in appello. Il ricorrente sosteneva che la questione della decorrenza del risarcimento dalla data di pubblicazione della sentenza di incostituzionalità fosse una nuova eccezione, formulata solo dal Ministero in appello. La Corte ha rigettato il motivo, osservando che la difesa erariale si era limitata a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, il che esclude ogni profilo di novità della questione.
La Corte ha confermato il principio secondo cui, in tema di incarichi dirigenziali, il risarcimento del danno derivante dall’anticipata risoluzione del rapporto decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, e non dalla data di cessazione del rapporto. Ciò in quanto non può configurarsi retroattivamente la colpa del soggetto che ha applicato una norma prima della sua declaratoria di illegittimità. Su tale punto vengono richiamati i precedenti di Cass. n. 12622/2020, Cass. n. 29169/2018 e Cass. n. 20100/2015.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava l’esclusione della retribuzione di risultato dalla quantificazione del danno. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché la retribuzione di risultato non è dovuta in automatico, ma in un’ottica di perdita di chance. L’onere probatorio grava sul danneggiato, che deve dimostrare l’esistenza di una plausibile occasione perduta, il possibile vantaggio e il nesso causale, anche tramite presunzioni.
Nel caso di specie, erano mancati dati certi per identificare gli obiettivi e per radicare una prognosi favorevole sul loro raggiungimento, così come non erano state fornite allegazioni sufficienti per un giudizio prognostico o probabilistico. L’accertamento della Corte territoriale, essendo basato su elementi di fatto, non è rivedibile in sede di legittimità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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