Inammissibile il ricorso che ripropone questione coperta da giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 33331 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che riproponga una questione ormai coperta da giudicato, essendo stata la stessa demandata, con la precedente ordinanza di rinvio, al giudice di merito. Quando la Corte di legittimità ha accolto il motivo dell’Ufficio relativo alla mancata verifica dell’effettiva sussistenza del credito IVA opposto in compensazione, l’accertamento in fatto del credito diviene oggetto esclusivo del giudizio di rinvio e la relativa questione non può essere nuovamente devoluta alla Corte. Il giudice di rinvio che, con motivazione congrua, escluda la prova del credito sulla base di una valutazione analitica degli elementi dedotti, compie un accertamento sottratto al sindacato di legittimità. L’eventuale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non integra né l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né l’anomalia motivazionale rilevante ex art. 132, n. 4, c.p.c..

Il Fatto

La società contribuente impugnava una cartella di pagamento per omesso versamento di IVA e per sanzioni conseguenti al ritardato versamento di IRAP. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente agli importi afferenti l’IRAP. La decisione veniva riformata in appello, poi cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, che escludeva la nullità della cartella per l’omessa comunicazione di irregolarità. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale accoglieva nuovamente l’appello della società.

Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva un secondo ricorso per cassazione, lamentando la mancata verifica dell’effettiva sussistenza del credito IVA contestato. La Corte accoglieva il motivo con ordinanza di rinvio, demandando alla Commissione tributaria regionale l’accertamento del credito opposto in compensazione. Il giudice del rinvio rigettava l’appello. La contribuente ricorreva allora per la terza volta in cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente contesta la sentenza di rinvio per avere ritenuto non assolto l’onere probatorio sulla sussistenza del credito. Sostiene che le contestazioni dell’Ufficio avrebbero riguardato unicamente la detraibilità per saltum del credito, e non la sua esistenza, e che il giudice del gravame avrebbe omesso di valutare la documentazione depositata in primo grado, in contrasto con l’art. 115 c.p.c.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Con la precedente ordinanza n. 30676 del 2022 era stato accolto il motivo dell’Agenzia proprio con riferimento alla violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c. In quella sede si era rilevato che il giudice di appello aveva affermato la detraibilità dell’eccedenza IVA di precedente annualità senza svolgere alcuna verifica sui fatti costitutivi del credito, che devono essere provati dal contribuente.

Tale verifica si rendeva necessaria perché l’Agenzia aveva contestato la riscontrabilità delle ragioni creditorie dal solo confronto cartolare delle dichiarazioni. Ne conseguiva il rinvio alla Commissione tributaria regionale per l’accertamento del credito. Una volta demandato al giudice del rinvio l’accertamento in fatto del credito opposto in compensazione, la questione della detraibilità risulta coperta dal giudicato.

Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale ha escluso, con pronuncia motivata e con valutazione analitica degli elementi di prova, che la parte abbia fornito la prova idonea a superare il dato formale del controllo automatizzato. La Corte ribadisce che il potere di apprezzamento delle prove non legali è sottratto al sindacato di legittimità: il cattivo esercizio di tale potere non è denunciabile come vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, né come anomalia motivazionale ex art. 132, n. 4, c.p.c..

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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