Ricorso in cassazione inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 21700 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale di chiarezza e sinteticità espositiva, con specificità e autosufficienza dei motivi ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Il ricorrente che lamenti la nullità del procedimento per omessa valutazione di un documento deve richiamare lo specifico motivo di appello e chiarirne il contenuto, il momento della produzione e la decisività rispetto al decisum. La contestazione generica, che richieda alla Corte un intervento integrativo per individuare il vizio, è inammissibile. L’inosservanza dei limiti contenutistici dell’art. 366 cod. proc. civ. pregiudica l’intellegibilità delle questioni e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La contribuente propone ricorso, sostanzialmente articolato in due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3648/2021, depositata l’11.11.2021. La pronuncia di appello aveva dichiarato inammissibile l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione avverso un avviso di pagamento emesso da un consorzio di bonifica, relativo a contributi consortili per l’anno 2016.

Il consorzio è rimasto intimato. La ricorrente censura la nullità del procedimento sotto un duplice profilo: da un lato, i giudici di merito non avrebbero valutato la ricevuta di accettazione della posta elettronica certificata, prodotta in allegato al ricorso introduttivo; dall’altro, a fronte della dichiarazione di inammissibilità, non sarebbe stato necessario trascrivere nell’appello le difese già illustrate in primo grado, da intendersi implicitamente richiamate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso non risponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina dell’art. 366 cod. proc. civ. e focalizzati da una giurisprudenza consolidata, richiamata nelle pronunce Cass. nn. 11603/18 e 9570/17. Ne consegue la carenza dei connotati di specificità e autosufficienza, necessari per consentire alla Corte il controllo di legittimità.

La Corte richiama l’orientamento per cui il ricorso deve essere redatto in conformità al dovere di chiarezza e sinteticità, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, per offrire al giudice di legittimità una rappresentazione concisa della vicenda e delle questioni giuridiche prospettate (Cass. n. 8425/20). L’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni e comporta l’inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo e con il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost.

Il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. richiede, per ogni motivo, l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni e l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata (Cass. Sez. L. n. 17224 del 2020). È inoltre inammissibile il motivo che si risolva nella mescolanza di mezzi eterogenei, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte (Cass. n. 21611 del 2013).

Nel merito, la ricorrente lamenta la nullità del procedimento senza chiarire quale fosse lo specifico motivo di appello, assumendo di avere prodotto la ricevuta di accettazione PEC. Tuttavia, senza rispettare il principio di autosufficienza, muove contestazioni generiche e non evidenzia la decisività del documento rispetto al decisum, non chiarendone il contenuto né il momento della produzione. Non censura così la ratio decidendi della conferma della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di prova della tempestività, stante l’omessa produzione di prova sulla data di notifica dell’atto impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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