Mafia e cautelare: il tempo trascorso non supera la presunzione (Cass. pen. n. 17988/2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i reati indicati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la speciale presunzione cautelare prevale sulla disciplina generale dell’art. 274 cod. proc. pen. e consente di ritenere sussistenti, salvo prova contraria, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari.
Con particolare riferimento alle mafie storiche, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso elementi idonei a dimostrare il recesso dell’interessato dall’associazione oppure l’esaurimento dell’attività del sodalizio.
Il cosiddetto “tempo silente”, costituito dal decorso di un apprezzabile periodo tra i fatti contestati e la valutazione cautelare, non costituisce da solo prova dell’irreversibile allontanamento dall’organizzazione mafiosa.
Il decorso del tempo può assumere rilievo soltanto insieme ad ulteriori elementi obiettivi e concreti indicativi della cessazione dei legami associativi, quali, secondo gli esempi richiamati dalla Corte, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale.
Quando opera la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dalla disciplina applicabile al reato associativo mafioso, non è possibile sostituire la misura con gli arresti domiciliari, neppure presso una comunità terapeutica, in assenza dei presupposti per superare il regime presuntivo.
Il Fatto
L’imputato, già condannato in appello a seguito di concordato per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e per reati in materia di stupefacenti, aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L’istanza era stata respinta e il Tribunale del riesame, pronunciando sull’appello cautelare, aveva confermato il provvedimento.
Con il ricorso per cassazione la difesa contestava la permanenza delle esigenze cautelari, rilevando che la contestazione associativa era temporalmente delimitata e censurando il richiamo alla presunzione cautelare. Deduceva inoltre che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la disponibilità di una comunità terapeutica presso la quale eseguire gli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso richiamando il carattere speciale della presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla disciplina generale delle esigenze cautelari. Per i reati ricompresi nella disposizione, la presunzione consente di considerare attuali e concrete le esigenze cautelari salvo che emergano elementi idonei a dimostrare il contrario. Con specifico riferimento alle organizzazioni mafiose storiche, la Corte ribadisce che assumono rilievo il recesso dall’associazione o l’esaurimento dell’attività associativa.
La mera distanza temporale dai fatti non è sufficiente. Il “tempo silente” può concorrere alla valutazione soltanto in presenza di ulteriori circostanze concrete dalle quali risulti l’effettivo e irreversibile distacco dal sodalizio. Nel caso esaminato il Tribunale aveva motivatamente escluso l’esistenza di elementi capaci di dimostrare la rescissione dei legami con il gruppo criminale e la dissociazione dall’organizzazione di appartenenza.
La Corte ritiene infondata anche la censura relativa alla comunità terapeutica. Permanendo il regime presuntivo di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, non vi era spazio per la sostituzione con una misura meno afflittiva quale quella degli arresti domiciliari presso la struttura indicata dalla difesa. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.