Decadenza dall’accertamento e componenti di reddito ad efficacia pluriennale: l’elusione non muta la decorrenza del termine (Cass. civ. Sez. 5 n. 16404 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di componenti di reddito ad efficacia pluriennale, qualora la contestazione dell’Amministrazione Finanziaria non riguardi l’errato computo del singolo rateo dedotto ma il fatto generatore e il presupposto costitutivo del componente stesso, il termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento decorre, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, da quello per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo è indicato, e non dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il componente è maturato o iscritto per la prima volta in bilancio. Tale principio si applica anche quando la ripresa fiscale si fondi sulla prospettazione di una fattispecie elusiva o di abuso del diritto, non essendo rinvenibili nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8500/2021 argomenti che ne escludano l’operatività in siffatta ipotesi.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società, incorporante di altra società del gruppo, due avvisi di accertamento per l’anno 2013, ai fini IRES e IRAP, con i quali disconosceva la deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento iscritto nel bilancio 2000 a seguito dell’acquisizione di un ramo d’azienda da una consociata. L’operazione, perfezionatasi nel 2000, era ritenuta integrante abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, essendo finalizzata a eludere la disciplina sul riporto delle perdite pregresse di cui all’art. 84 t.u.i.r..
La contribuente impugnava gli atti e la Commissione Tributaria Provinciale ne accoglieva i ricorsi, ritenendo l’Amministrazione decaduta dal potere impositivo per il decorso del termine di cui all’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione, affermando che la decadenza matura con il decorso del termine dalla dichiarazione relativa ai periodi in cui i costi erano stati sostenuti e l’ammortamento iscritto in bilancio. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la società aveva definito, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 204, della legge n. 197/2022, la sola controversia relativa all’avviso di accertamento IRAP, versando integralmente le somme dovute. Ne è derivata la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere, con cognizione limitata all’avviso concernente l’IRES.
L’unico motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, censurando la sentenza impugnata per aver fissato il termine di decadenza con riferimento alla dichiarazione relativa al momento genetico dell’operazione elusiva. La questione, come evidenziato dalla Suprema Corte, è stata risolta dalle Sezioni Unite n. 8500/2021, secondo cui la decadenza va verificata, per i componenti ad efficacia pluriennale, con riferimento alla dichiarazione in cui il singolo rateo è indicato. Ciò in quanto l’Erario non ha l’obbligo di contestare l’elemento patrimoniale fin dal suo momento genetico, potendo accertare il solo periodo in cui il fattore produttivo di reddito trova manifestazione reddituale.
La Corte ha escluso che tale principio non sia invocabile quando la ripresa si fondi su una fattispecie elusiva, richiamando l’orientamento espresso da Cass. n. 28744/2024, che ha applicato il principio delle Sezioni Unite a un’operazione asseritamente elusiva. Parimenti irrilevante è stata ritenuta l’eventuale inosservanza della speciale procedura di cui all’art. 10-bis, commi da 6 a 8, della legge n. 212/2000, non risultando che la contribuente avesse formulato uno specifico motivo di impugnazione sul punto nel ricorso introduttivo.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, limitando la cognizione all’avviso IRES e demandando al giudice del rinvio la liquidazione delle spese relative a tale controversia.
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Nota della Redazione
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