Ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza sul CCNL non prodotto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29820 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della contrattazione collettiva di lavoro privato, la conoscenza del giudice di legittimità è consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico. L’onere può essere adempiuto anche riproducendo nel corpo dell’atto di impugnazione la sola norma contrattuale su cui si fondano le doglianze, purché il testo integrale del contratto sia stato prodotto nei precedenti gradi e nell’elenco degli atti vi sia la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio che lo contiene. Il ricorso per cassazione che deduca la violazione di un CCNL deve pertanto rispettare il requisito di specificità e autosufficienza imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando il contenuto essenziale del documento, in quale fase e in quale fascicolo sia avvenuta la produzione. In difetto, i motivi sono inammissibili. Parimenti inammissibile è la censura che assume genericamente l’applicazione di norme di legge, invocando l’art. 113 c.p.c., senza indicare quali norme siano state dedotte in appello.
Il Fatto
La società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha rigettato il gravame contro la decisione di primo grado, che aveva accolto le domande di un lavoratore volte al riconoscimento dell’indennità per riposi non fruiti, per un importo complessivo di € 11.439,61 oltre accessori.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l’art. 32/3 del CCNL di settore, secondo cui la giornata lavorativa inizia alle ore zero e termina alle ore 24,00 “a tutti gli effetti del presente contratto”, avesse portata generale, sì che ogni diversa organizzazione unilaterale del datore non compensava il lavoratore della mancata fruizione integrale del giorno di riposo. La società impugna tale decisione con due motivi, deducendo violazione di legge e del contratto collettivo.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili per plurime ragioni, in continuità con Cass. civ. Sez. lav. n. 2673/2024, resa su fattispecie analoga e le cui argomentazioni il Collegio condivide.
Quanto alla censura ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., la Corte rileva che, in presenza di decisioni di primo e di secondo grado tra loro conformi, la ricorrente non indica in che punti le motivazioni differissero: si ricade così in un’ipotesi di doppia conforme, che preclude la censura.
Il nucleo del ragionamento riguarda il contratto collettivo. La Corte richiama l’orientamento secondo cui, nella contrattazione di lavoro privato, la conoscenza del giudice passa per l’iniziativa della parte (Cass. civ. Sez. lav. n. 9300 del 2020; Cass. civ. Sez. I n. 29772 del 2020). Tale onere può essere assolto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali e nel rispetto dell’art. 111 Cost. letto con l’art. 6 CEDU, anche mediante la riproduzione nel ricorso della sola norma contrattuale su cui si fondano le doglianze, purché il testo integrale sia stato prodotto nei gradi di merito e nell’elenco degli atti vi sia la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 15415 del 2019).
La produzione del testo integrale risponde alla funzione nomofilattica della Cassazione ed è necessaria per l’applicazione del canone dell’art. 1363 c.c.; non basta il mero richiamo all’intero fascicolo di parte se manca la puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (Cass. civ. Sez. lav. n. 6255 del 2019; Cass. civ. Sez. lav. n. 15 del 2019). Il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è imprescindibile e autonomo rispetto a quello dell’art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. civ. Sez. lav. n. 12025 del 2020).
Nel caso concreto, la ricorrente non ha prodotto in sede di legittimità copia integrale del CCNL, né ha specificato chi e quando lo avesse prodotto e dove fosse collocato. Analogamente generica è la censura sull’art. 113 c.p.c., non essendo indicati i passi dell’atto d’appello in cui sarebbero state dedotte le norme di cui ora si lamenta la violazione. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.