Inammissibile il motivo di ricorso non dedotto in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31201 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che lamentano violazione di legge o vizio di motivazione devono essere stati precedentemente dedotti con i motivi di appello, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente che intenda contestare il riepilogo dei motivi di gravame operato dal giudice di secondo grado ha l’onere di censurarlo specificamente, se incompleto o inesatto. Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. solo se il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 05.02.2025, ha confermato la responsabilità del ricorrente in relazione al delitto di cui all’art. 642 cod. pen., confermando altresì il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: due di essi deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 124 cod. pen. e all’art. 148 del Codice delle assicurazioni private; altri due contestano la conferma della responsabilità per il delitto di cui all’art. 642 cod. pen. e il travisamento delle dichiarazioni dell’imputato; l’ultimo lamenta il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione di ammissibilità dei motivi non dedotti in appello. Il primo e il quarto motivo non sono consentiti in sede di legittimità, poiché non risulta che le censure siano state precedentemente introdotte tramite i motivi di gravame, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il dato emerge dal riepilogo dei motivi d’appello contenuto nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente ove incompleto o inesatto.

Il secondo e il terzo motivo sono parimenti inammissibili, in quanto tendono a ottenere una ricostruzione dei fatti e una valutazione alternativa delle prove, mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

Con riguardo al terzo motivo, la Corte richiama il principio per cui, in caso di “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova — per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva — può essere dedotto ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. solo se il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016). Nel caso in esame tale circostanza non si è verificata: la Corte territoriale ha esposto le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.

Il quinto motivo è infine manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato della Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche dall’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *