Risoluzione e crediti contro la massa seguono il rito fallimentare (Cass. civ. Sez. Un. n. 6498/2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risoluzione per inadempimento proposta prima del fallimento, quando costituisca premessa di pretese restitutorie o risarcitorie verso la massa, diviene improcedibile nella sede ordinaria e deve essere proposta secondo il rito dell’accertamento del passivo. La decisione sulla risoluzione resa dal giudice fallimentare non è incidentale, ma ha contenuto costitutivo o dichiarativo, con efficacia endoconcorsuale. Se entrambe le parti avevano proposto domanda di risoluzione prima del fallimento, quella del contraente in bonis prosegue in sede fallimentare, mentre quella coltivata dal curatore resta nella sede ordinaria.
Il Fatto
Una società appaltatrice aveva promosso due giudizi ordinari contro la committente, chiedendo la risoluzione per inadempimento dei contratti di appalto, il pagamento di somme e il risarcimento dei danni. La committente aveva formulato domande riconvenzionali volte all’accertamento della risoluzione dei medesimi contratti e al risarcimento dei danni, oltre che, in subordine, alla compensazione delle contrapposte partite creditorie.
Dopo il fallimento dell’appaltatrice, il curatore aveva riassunto i giudizi ordinari. La committente aveva invece chiesto l’ammissione al passivo dei propri crediti risarcitori. Il Tribunale fallimentare aveva ammesso il credito con riserva dell’esito definitivo dei giudizi ordinari, ritenendo che la cognizione delle contrapposte domande di risoluzione dovesse restare davanti al giudice ordinario. Il Fallimento ricorreva per cassazione contestando la possibilità di un’ammissione con riserva in una fattispecie non compresa tra quelle previste dall’art. 96 l. fall.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dall’art. 72, comma 5, l. fall. La domanda di risoluzione proposta prima del fallimento conserva opponibilità alla procedura perché la successiva apertura del concorso costituisce un evento neutro rispetto agli effetti della domanda già proposta. Quando il contraente in bonis intende però ottenere dalla massa restituzioni o risarcimenti derivanti dalla risoluzione, opera il principio di esclusività dell’accertamento del passivo previsto dall’art. 52 l. fall.
La Corte esclude che possano essere separati i percorsi processuali della domanda di risoluzione e delle conseguenti pretese creditorie. La risoluzione costituisce infatti il fatto genetico dei diritti restitutori o risarcitori destinati a essere fatti valere nel concorso. La cognizione della domanda costitutiva deve quindi essere concentrata nel procedimento fallimentare insieme alle pretese che da essa dipendono. La soluzione tutela anche il contraddittorio degli altri creditori, caratteristico della verifica del passivo.
La pronuncia sulla risoluzione non può essere resa dal giudice fallimentare incidenter tantum. L’art. 72, comma 5, fa riferimento alla restituzione o al risarcimento ottenuti “con la pronuncia di risoluzione”, postulando una vera statuizione costitutiva o dichiarativa. La sua efficacia resta tuttavia endoconcorsuale secondo l’art. 96 l. fall. La domanda può invece continuare nella sede ordinaria quando persegua utilità estranee alla partecipazione al concorso oppure quando sulla risoluzione sia già intervenuta una sentenza non passata in giudicato.
Nel caso di contrapposte domande di risoluzione, quella proposta dal contraente in bonis deve seguire il rito fallimentare, mentre quella promossa dal contraente poi fallito e proseguita dal curatore resta nel giudizio ordinario. I due procedimenti non devono essere riuniti né quello fallimentare può essere sospeso in attesa dell’altro. Il giudice fallimentare deve procedere autonomamente all’accertamento, potendo il curatore opporre gli inadempimenti della controparte. Ne consegue che il credito non poteva essere ammesso con riserva dell’esito del giudizio ordinario. Le Sezioni Unite cassano quindi il decreto e rinviano al Tribunale affinché accerti direttamente l’esistenza del credito.
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