Competenza e foro erariale per il risarcimento contro la Germania (Cass. civ. Sez. 3 n. 23731 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, la proposizione della domanda anche nei confronti dello Stato italiano, in persona del Ministero dell’economia e delle finanze, quale parte originaria convenuta, comporta l’applicazione della regola del foro erariale. Tale regola, ai sensi dell’art. 43 del D.L. n. 36/2022 e dell’art. 4 del D.M. 28 giugno 2023, radica la competenza territoriale inderogabile presso il Tribunale di Roma, individuato in base al criterio del forum destinatae solutionis.
Il Fatto
Il ricorrente, agendo iure hereditario, conveniva in giudizio la Repubblica federale di Germania e il Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre, militare italiano catturato e deportato in un campo di prigionia dopo l’8 settembre 1943. Il Tribunale di Roma, aderendo all’eccezione dell’Avvocatura erariale, declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Napoli. Riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo, il giudice partenopeo sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo la competenza inderogabile del Tribunale di Roma.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il regolamento d’ufficio, escludendo l’applicabilità della novella di cui al d.lgs. n. 164/2024 in ragione della data di introduzione del giudizio e ritenendo tempestiva la proposizione del conflitto a seguito della riserva assunta alla prima udienza.
Nel merito, la Suprema Corte ha affermato che l’art. 43 del D.L. n. 36/2022 ha istituito un Fondo a carico dello Stato italiano per il ristoro dei danni, consentendo di agire in cognizione contro lo Stato estero ma destinando l’esecuzione dei giudicati esclusivamente a valere sul Fondo. La Corte costituzionale n. 159 del 2023 ha qualificato tale meccanismo come una sorta di espromissione ex lege.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ha precisato che lo Stato italiano, se convenuto originariamente in giudizio, non è mero interventore ma parte necessaria. In tale ipotesi, trova applicazione la regola del foro erariale, poiché la competenza si determina dalla domanda, e in caso di cumulo di domande prevale quella che radica una competenza inderogabile.
Il giudice competente è stato individuato nel Tribunale di Roma, in quanto il criterio del forum destinatae solutionis, desumibile dal combinato disposto dell’art. 43 e del D.M. 28 giugno 2023, richiama la tesoreria centrale ubicata nella Capitale. La Corte ha infine dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione.
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Nota della Redazione
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