Parità medici di base e specializzandi non desumibile dal diritto comunitario (Cass. civ. Sez. 3 n. 23995 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza, la domanda di risarcimento del danno proposta dal medico che lamenti il deteriore trattamento economico riservato agli iscritti al corso di formazione in medicina generale rispetto a quello accordato ai medici frequentanti le scuole di specializzazione post lauream. La responsabilità dello Stato per attività di produzione normativa è configurabile solo in caso di violazione di precetti di ordine sovranazionale. L’ordinamento dell’Unione Europea non stabilisce alcun principio di parità di trattamento tra le due categorie di medici, né fornisce criteri per determinare l’adeguata remunerazione dovuta agli iscritti alle scuole di specializzazione, rimessa alla discrezionalità degli Stati membri. La diversità di natura, contenuto e scopo tra i corsi di formazione in medicina generale e le scuole di specializzazione giustifica la previsione di trattamenti economici differenziati.
Il Fatto
Un gruppo di medici, iscritti al corso post lauream di formazione in medicina generale tra il 2006 e il 2014, convenne in giudizio lo Stato italiano e i Ministeri competenti. I ricorrenti lamentavano di aver percepito, durante la frequenza del corso, una borsa di studio di importo inferiore a quella accordata agli iscritti alle scuole di specializzazione, situazione ritenuta “irragionevole, discriminatoria e contraria alle disposizioni comunitarie”. Chiedevano, pertanto, la condanna dello Stato al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, dichiarando la prescrizione quinquennale del diritto; pronuncia confermata dalla Corte d’appello di Roma. I medici hanno quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che la domanda azionata dai ricorrenti è infondata in quanto basata su un diritto “immaginario”, non previsto dall’ordinamento. Il vizio di motivazione denunciato non può comportare la cassazione della sentenza, ma giustifica una correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., essendo il dispositivo conforme a diritto per la rilevata inesistenza del diritto fatto valere.
La Corte osserva che la responsabilità dello Stato per l’attività di produzione normativa non è concepibile, fatta eccezione per l’ipotesi di violazione di precetti di ordine sovranazionale. Nel caso di specie, nessuna norma dell’Unione Europea stabilisce quale debba essere l’adeguata remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, né può desumersi un simile obbligo dal diritto comunitario, come già affermato dalla Corte di giustizia CE nella sentenza Gozza (Corte giust. CE, 3.10.2000, C-371/97).
Né è rinvenibile nell’ordinamento comunitario un principio di parità di trattamento tra le due categorie di medici. L’ordinamento dell’Unione lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire la remunerazione, con la conseguenza che, in mancanza di un obbligo di trattamento paritario, non può configurarsi alcun inadempimento dello Stato. La Corte richiama, sul punto, la diversità ontologica tra il corso di formazione in medicina generale, finalizzato all’iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata, e la scuola di specializzazione, che consente il conseguimento del titolo di specialista. La diversità di natura, contenuto e scopo giustifica la previsione di trattamenti economici differenziati, quale scelta discrezionale rimessa al legislatore nazionale.
La Corte dichiara, quindi, la manifesta infondatezza della pretesa, richiamando il proprio precedente espresso nell’ordinanza Sez. 3, n. 8471 del 2026, e rigetta il ricorso. Non luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle amministrazioni intimate.
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Nota della Redazione
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