Aggravante del furto in pubblici uffici contestata anche con perifrasi univoche (Cass. pen. Sez. VII n. 20769 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la circostanza aggravante dell’essere il bene oggetto di sottrazione destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità ha natura valutativa e non autoevidente. Essa può ritenersi contestata anche quando nell’imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, costituiscano univoca esemplificazione, senza necessità di contestazione suppletiva né di avviso ai sensi dell’art. 519 cod. proc. pen. In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche dopo la disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non impone l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., potendo essere giustificato dalla sola valorizzazione del parametro ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa.
Il Fatto
La Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva assolto gli imputati da uno dei delitti contestati perché il fatto non sussiste e aveva rideterminato la pena per le ulteriori imputazioni di furto aggravato. I tre condannati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi tra cui la dedotta nullità della sentenza di primo grado per mancato avviso della facoltà di cui all’art. 519 cod. proc. pen., in relazione alla contestazione dell’aggravante dell’art. 625, n. 7, cod. pen.
I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., deducendo che l’aggravante in questione sarebbe stata contestata in modo< non conforme. Ulteriori censure riguardavano l'improcedibilità per difetto di querela, l’utilizzabilità della pen drive e della relazione dattiloscopica, l’illogicità della motivazione, il diniego delle attenuanti generiche e della speciale tenuità, il riconoscimento della recidiva, l’aumento per continuazione e il diniego delle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul nodo centrale, relativo alla pretesa omessa contestazione dell’aggravante, il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio o a pubblica utilità ha natura valutativa e non autoevidente. Essa può quindi ritenersi contestata anche quando l’imputazione ricorra a perifrasi che ne siano univoca esemplificazione (Sez. V n. 4767 del 2025; Sez. V n. 34061 del 2024; Sez. V n. 14890 del 2024).
Nel caso concreto, l’esplicitazione dell’essere i beni oggetto di furto esistenti in una biblioteca comunale e in un conservatorio, già contenuta nei rispettivi capi di imputazione, non rendeva necessaria alcuna contestazione suppletiva, richiamandosi sul punto le Sezioni Unite n. 24906 del 2019. Di conseguenza, la censura di improcedibilità per difetto di querela è rimasta assorbita, trattandosi di reati procedibili d’ufficio.
Quanto alla pen drive contenente le videoriprese, la Corte ha ribadito la natura documentale della riproduzione delle videoriprese (Sez. V n. 31831 del 2020), che esclude la necessità di qualsivoglia consenso. Il riconoscimento degli imputati era stato peraltro conseguito mediante conoscenza diretta dell’operante di polizia giudiziaria. Sulla consulenza dattiloscopica, i ricorrenti si sono limitati a contestarne l’utilizzabilità senza dedurre un’esplicita opposizione all’acquisizione documentale.
Sul trattamento sanzionatorio, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola per cui, in tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, con impegno argomentativo correlato all’entità degli aumenti (Sezioni Unite n. 47127 del 2021). L’onere è stato ritenuto implicitamente assolto, in presenza di reati omogenei e dell’obiettivo minimo aumento praticato. Il diniego delle pene sostitutive è stato infine giustificato dal solo parametro ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa (Sez. V n. 4530 del 2025), in forza dell’esito negativo del giudizio prognostico.
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