Inammissibile il ricorso che riproduce pedissequamente i motivi di appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 1945 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello, con la mera aggiunta di espressioni assertive e apodittiche che non costituiscano una critica puntuale alla sentenza impugnata. Il ricorso, caratterizzato da una “duplice specificità”, deve indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione e dedurre in modo specifico il vizio, sussumibile nelle tassative ipotesi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando la decisività delle censure rispetto al percorso logico del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la condanna dell’imputato per il delitto di estorsione continuata, riducendo la pena e la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’imputato, il cui difensore, nelle proprie conclusioni, si riportava integralmente ai motivi di gravame contenuti nell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso consisteva nella letterale riproduzione delle censure già formulate in sede di appello. Le uniche variazioni erano costituite dalla sostituzione di singole parole e dall’aggiunta di scarne frasi incidentali, nonché dal richiamo nominalistico e indifferenziato ai vizi di cui alle lett. b), c) ed e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamando il costante orientamento di legittimità, la Corte ha affermato che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure di appello, difettando di una critica puntuale al provvedimento e non considerando le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 2021, Rv. 281521-01; Sez. 6, n. 8700 del 2013, Rv. 254584-01).
La Sesta Sezione ha poi evidenziato la natura di “duplice specificità” del ricorso (Sez. 6, n. 34521 del 2013, Rv. 256133-01): il ricorrente deve indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono l’impugnazione e deve, al contempo, enucleare il vizio specifico dedotto, affinché sia sussumibile in una delle tassative ipotesi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dimostrando la decisività della censura rispetto al percorso logico del giudice del merito.
La mera riproduzione dei motivi di appello è inammissibile per una duplice ragione: da un lato, viene meno la funzione stessa del ricorso, poiché il provvedimento impugnato è di fatto ignorato e non destinatario di una specifica critica; dall’altro, si introducono surrettiziamente censure di merito. La Corte ha inoltre valorizzato la circostanza che gli stessi difensori avessero espressamente dichiarato di riportarsi ai motivi di appello, confermando la natura non autonoma delle doglianze.
Alla luce di tali principi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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