Inammissibile il ricorso per cassazione sulla pena concordata in appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 1946 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono, invece, inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Il ricorso proposto in relazione alla misura della pena concordata è inammissibile, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, aderendo all’accordo intervenuto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato per il reato di tentata rapina pluriaggravata in concorso, riconoscendo la prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità sulle contestate aggravanti.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, il vizio di carenza di motivazione per non avere la Corte territoriale valutato la possibilità di una maggiore riduzione della pena, anche in considerazione della ridotta offensività della condotta ritenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso il proprio consolidato orientamento, richiamando le Sezioni Unite n. 19415 del 2023, secondo cui l’impugnazione avverso la sentenza di concordato in appello è ammessa esclusivamente per vizi genetici dell’accordo o per il suo contenuto difforme, e non già per i motivi oggetto di rinuncia.
Ha altresì ribadito che, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, salva l’ipotesi di illegalità della pena stessa. Il negozio processuale, liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nel provvedimento del giudice non può essere unilateralmente rimesso in discussione.
Nel caso di specie, il ricorrente, senza prospettare alcuna illegalità della sanzione inflitta, si era limitato a dolersi del vizio motivazionale in ordine alla determinazione della pena concordata, non rientrando tale doglianza tra i casi per i quali è ammesso il sindacato di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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