Prescrizione del reato non limita revoca della misura (Cass. pen. Sez. I n. 6777 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il tempo trascorso dalla commissione del reato, il cosiddetto tempo silente, deve essere valutato solo al momento dell’emissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare. In sede di richiesta di revoca o sostituzione della misura, l’unico periodo che assume rilievo è quello trascorso dalla sua applicazione o esecuzione. Detto lasso di tempo può essere considerato un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno o attenuare le esigenze cautelari solo se accompagnato da ulteriori elementi sintomatici che indichino una modifica del quadro cautelare.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell’appello cautelare, aveva rigettato l’istanza volta a ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva. Il giudice aveva motivato il diniego richiamando la sussistenza delle esigenze cautelari già accertate e la mancanza di fatti sopravvenuti che potessero giustificare una revisione del quadro. Nell’istanza, la difesa aveva invocato il decorso del tempo dalla commissione dei reati, la presunta dissoluzione del contesto criminale e il radicamento nel territorio del ricorrente.

Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione in punto di sussistenza e attualità delle esigenze cautelari e lamentando la mancata valutazione di circostanze fattuali potenzialmente idonee a determinare la revoca o la sostituzione della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato sorretto da una motivazione adeguata e non illogica. I giudici di legittimità hanno anzitutto chiarito che il vizio di mancanza di motivazione non si identifica con una carenza meramente grafica, ma con l’assenza dei passaggi argomentativi indispensabili a rendere l’iter logico comprensibile e verificabile.

Quanto al dedotto decorso del tempo dalla commissione dei fatti, la Corte ha richiamato il principio per cui il tempo silente assume rilievo solo nella fase genetica della misura ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., mentre risulta ininfluente ai fini della revoca o sostituzione ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. In tale ultima sede, rileva esclusivamente il periodo trascorso dall’applicazione della misura, che può costituire fatto sopravvenuto solo se assistito da ulteriori elementi sintomatici di un mutamento del quadro, come già affermato da Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020.

La Corte ha altresì ritenuto non valutabile in sede di legittimità la generica allegazione della dissoluzione dell’associazione, degradata a mera asserzione priva di riferimenti probatori. Il Tribunale aveva implicitamente escluso l’inconducenza di tale elemento attraverso il richiamo alla capacità criminale del ricorrente e alla mancanza di elementi sopravvenuti che potessero infirmare il giudizio di persistente pericolosità ai sensi dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

Infine, con riferimento alla dedotta insussistenza del pericolo di fuga, la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio operato dal Tribunale alle valutazioni già compiute in sede di riesame, laddove si era escluso che il radicamento nel territorio e le condizioni familiari potessero avere efficacia positiva sul quadro cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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