Furto pluriaggravato, particolare tenuità del fatto, ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 6606 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal muovere effettive censure di legittimità, prospetti un alternativo apprezzamento di merito, senza dedurre il travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. È manifestamente infondata la richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., qualora la pena detentiva minima edittale per il reato contestato, come nel caso del furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, commi 2 e 7, cod. pen., non ne consenta l’applicazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 18/09/2025, confermava la condanna dell’imputata per il delitto di furto pluriaggravato. La responsabilità era stata affermata in relazione alla constatazione della manomissione del misuratore dell’energia elettrica, che ne aveva impedito la misurazione dei consumi effettivi.
Avverso tale sentenza, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di doglianza concernenti il vizio di motivazione sulla responsabilità, l’esclusione dell’ipotesi di guasto del misuratore, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in ordine all’onere della prova, il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria e la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha osservato come i primi tre motivi, trattati congiuntamente, fossero generici e volti a sollecitare un alternativo apprezzamento di merito, senza confrontarsi con la motivazione che aveva dato conto della manomissione del misuratore e senza dedurre il travisamento della prova. A sostegno, sono richiamati i precedenti di legittimità in materia.
Il quarto motivo, concernente la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, è stato ritenuto genericamente e assertivamente formulato. La Corte ha precisato che tale istituto è di natura eccezionale e che il potere del giudice di disporlo è subordinato alla rigorosa condizione di ritenere di non poter decidere allo stato degli atti, superando la presunzione di esaurienza dell’indagine istruttoria di primo grado.
Quanto al quinto motivo, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, rilevando che la pena detentiva minima per il furto pluriaggravato, ex art. 625, ultimo comma, cod. pen., supera la soglia necessaria per l’operatività dell’art. 131-bis cod. pen. La natura pluriaggravata del reato esclude pertanto in radice l’applicabilità della causa di non punibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione di una impugnazione evidentemente inammissibile.
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Nota della Redazione
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