Illegittime le valutazioni lesive estranee all’esito favorevole del provvedimento disciplinare (TAR Lazio n. 10011 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione di un provvedimento amministrativo favorevole al destinatario può essere impugnata, sussistendo l’interesse a ricorrere, qualora contenga giudizi valutativi fortemente critici e negativi idonei a ledere l’immagine personale e professionale del ricorrente. Il termine di decadenza per l’impugnazione decorre, in tal caso, dalla piena conoscenza del contenuto motivazionale lesivo, e non già dalla mera conoscenza dell’esito favorevole del provvedimento. Nel procedimento di trasferimento d’ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale e funzionale ex art. 2, comma 2, R.D.Lgs. n. 511/1946, le valutazioni del CSM devono restare ancorate al presupposto legale del potere, costituito dall’effettivo appannamento della capacità di esercitare le funzioni con piena indipendenza e imparzialità; ove tale presupposto sia escluso, le considerazioni che eccedono quel perimetro, ascrivendo al magistrato negligenze gravi, sono illegittime per eccesso di potere e travisamento dei presupposti.
Il Fatto
Un magistrato ordinario impugnava la delibera con cui il CSM aveva disposto l’archiviazione del procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale o funzionale avviato nei suoi confronti, chiedendone l’annullamento non già nella parte decisoria — a lui favorevole — ma in una specifica parte della motivazione, contenente espressioni ritenute lesive dell’immagine personale e professionale. Il procedimento traeva origine dalle anomalie riscontrate nella composizione del collegio del riesame presieduto dal ricorrente, che aveva accolto l’istanza di riesame avverso un sequestro preventivo in un procedimento per riciclaggio aggravato. Il CSM, pur archivlando il procedimento, aveva affermato che il magistrato aveva accettato “acriticamente” di presiedere il collegio e “supinamente” accettato una composizione non conforme alle previsioni tabellari.
Costituitosi in giudizio, il CSM eccepiva la tardività del ricorso straordinario e la carenza di interesse, trattandosi di provvedimento favorevole. Il Ministero della Giustizia non si costituiva. All’udienza del 15 aprile 2026 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha in primo luogo respinto l’eccezione di tardività, osservando che la lesione lamentata non era connessa all’esito del procedimento, bensì derivava da affermazioni contenute nella parte motiva, delle quali il ricorrente aveva avuto conoscenza solo successivamente alla comunicazione del 26 novembre 2021, in cui egli stesso dichiarava di avere notizia solo informale dell’archiviazione. Il termine di impugnazione non poteva quindi decorrere da una data in cui il provvedimento non era ancora pienamente conosciuto nel suo contenuto lesivo.
Quanto all’interesse a ricorrere, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa per cui il contenuto della motivazione può far sorgere un interesse morale ad agire quando contenga la rappresentazione di fatti e giudizi che incidono su immagine e onore del ricorrente. Nel caso di specie, espressioni come “accettato acriticamente” e “supinamente accettato” avevano contenuto valutativo fortemente critico e negativo, astrattamente idoneo a ledere la reputazione professionale, sicché sussisteva l’interesse ad agire per ottenere l’espunzione di tali giudizi.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha premesso che la decisione del collegio del riesame presieduto dal ricorrente aveva trovato piena conferma in primo e secondo grado, e che il procedimento penale per abuso d’ufficio avviato nei suoi confronti si era concluso con l’archiviazione. Ha poi rilevato che gli stessi atti acquisiti al procedimento disciplinare documentavano la sussistenza, presso il Tribunale, di prassi consolidate che rendevano superflua una formale dichiarazione di astensione e non procedimentalizzavano la sostituzione dei giudici a latere del collegio.
Alla luce di tali circostanze, il TAR ha ritenuto manifestamente irragionevole addebitare al ricorrente una negligenza talmente grave da meritare le qualifiche di condotta “acritica” e “supina”. Il magistrato poteva fare legittimo affidamento sulla correttezza dell’operato del presidente del Tribunale e delle designazioni comunicate, non essendo configurabile a suo carico una culpa in vigilando per violazioni tabellari non palesi, la cui osservanza è imposta in via prioritaria ai dirigenti dell’ufficio. È stata pertanto dichiarata l’illegittimità della sola parte di motivazione contenente tali giudizi, restando ferma la statuizione di archiviazione e la parte di motivazione non impugnata.
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Nota della Redazione
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