Ricorso collettivo inammissibile per eterogeneità delle posizioni dei piloti (TAR Lombardia n. 2665 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo costituisce una deroga al principio di non cumulabilità delle domande proposte da più soggetti. È ammissibile solo quando i ricorrenti condividano una posizione sostanziale e processuale omogenea, con domande identiche nell’oggetto, atti impugnati di eguale contenuto e censure coincidenti, e quando manchi un conflitto di interessi, anche solo potenziale. La diversità dello status di servizio, la competenza territoriale inderogabile riferita ad alcuni soltanto dei ricorrenti e l’eccezione di prescrizione rivolta a una sola posizione creditoria integrano vizi di eterogeneità che rendono il ricorso cumulativo inammissibile. Il giudice rileva d’ufficio il difetto dei presupposti del cumulo soggettivo.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero e impiegati nelle unità dell’Aviazione dell’Esercito, hanno chiesto l’accertamento del diritto al premio previsto dall’art. 1083 D.Lgs. n. 66/2010 e la condanna del Ministero della Difesa al pagamento degli importi maturati, oltre interessi e rivalutazione.

A sostegno della pretesa hanno invocato il revirement giurisprudenziale inaugurato dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 6766 del 2021, che ha esteso il beneficio ai possessori del brevetto di pilota di elicottero. Le istanze sono state respinte dal Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito, sul presupposto dell’assenza di efficacia erga omnes di quel precedente. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, in udienza, il difetto dei presupposti del cumulo soggettivo. Richiamando la propria precedente pronuncia (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 193 del 2022) e il Consiglio di Stato, sez. II, n. 7185 del 2021, ha ricordato che il ricorso collettivo richiede identità delle posizioni sostanziali e processuali, assenza di conflittualità e coincidenza di petitum e motivi.

Nel caso concreto tali requisiti mancano. Le istanze e i provvedimenti di reiezione evidenziano situazioni differenziate: taluni ricorrenti sono ancora in servizio, altri sono cessati dal servizio permanente a domanda ex art. 933 D.Lgs. n. 66/2010; altri ancora risultano collocati in aspettativa per riduzione quadri o in riserva. La eterogeneità degli status incide sulla titolarità e sull’attualità della pretesa.

Il Tribunale ha poi valorizzato il profilo della competenza territoriale inderogabile. Alcuni ricorrenti prestano servizio presso il Terzo Reggimento di Sostegno Aviazione dell’Esercito “Aquila” di Orio al Serio: per le loro domande la competenza spetterebbe, ai sensi dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., alla sezione staccata di Brescia. Il cumulo davanti alla sede di Milano si pone quindi in contrasto con il criterio inderogabile.

Ulteriore indice di diversità è l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione con riguardo al solo ricorrente cessato, circostanza che conferma l’assenza di omogeneità delle posizioni creditorie. Poiché la controversia è definita in rito, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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