Cancellazione dall’albo autotrasportatori senza previa sospensione è illegittima (TAR Calabria n. 1457 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di perdita dei requisiti previsti dall’art. 3 del regolamento C.E. n. 1071/2009, l’amministrazione non può disporre direttamente la cancellazione dall’albo degli autotrasportatori. Il corretto iter procedimentale impone la previa sospensione dell’autorizzazione con espresso provvedimento motivato e assegnazione all’impresa di un termine, non superiore a sei mesi ai sensi dell’art. 13 del medesimo regolamento, per la regolarizzazione. Solo l’eventuale inadempienza dell’impresa legittima l’avvio del successivo procedimento di revoca. Sospensione e revoca si pongono in rapporto di progressione e non di alternatività, in aderenza al principio di proporzionalità delle determinazioni ad effetti restrittivi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa di trasporto, impugna il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la cancellazione dall’albo degli autotrasportatori, per perdita del requisito di capacità finanziaria e per difetto del requisito di stabilimento. Unitamente all’atto principale chiede la caducazione del decreto che ha respinto il ricorso gerarchico e la condanna al risarcimento del danno.
Il ricorrente deduce la violazione del D.M. n. 291/2011, del regolamento C.E. n. 1071/2009 e della circolare n. 7822/2016, oltre all’eccesso di potere. L’amministrazione resiste, sostenendo la legittimità dell’operato. La tutela cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata; la causa giunge alla decisione di merito all’udienza del 4 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato, con valenza assorbente, il vizio procedimentale dedotto. L’amministrazione ha disposto la cancellazione dall’albo senza la previa sospensione, attivando direttamente la procedura preordinata alla rimozione dell’impresa.
Il percorso argomentativo muove dalla circolare n. 7822/2016, punto 2.2, che delinea un iter articolato in due procedimenti distinti ma collegati: la sospensione e la successiva eventuale revoca in caso di inadempienza dell’impresa alla richiesta di regolarizzazione. Il Tribunale richiama sul punto TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 18 luglio 2019, n. 1294.
La difesa erariale sostiene l’alternatività dei due rimedi, ancorandosi a una lettura letterale dell’inciso della circolare secondo cui le sanzioni della sospensione e/o della revoca vanno adottate previo espletamento di un apposito procedimento. Il Collegio respinge questa impostazione, perché svincolata dal complessivo regime giuridico desumibile dal regolamento C.E. n. 1071/2009 e dalla circolare stessa.
La normativa comunitaria, infatti, in caso di perdita dei requisiti, impone di seguire l’art. 13 del regolamento, che consente di concedere un termine non superiore a sei mesi quando il requisito dell’idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l’impresa dimostri che esso sarà nuovamente soddisfatto in via permanente. La circolare precisa che, accertata la perdita del requisito in contraddittorio, l’ufficio sospende l’autorizzazione assegnando un termine per la regolarizzazione e solo in caso di inadempienza avvia il successivo procedimento di revoca, entrambi entro l’arco temporale massimo dell’art. 13.
Nel caso concreto l’amministrazione non ha avviato i due distinti procedimenti, ma ha attivato direttamente la cancellazione: la censura è quindi fondata. Il ricorso è accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati, salvo il riesercizio del potere in ordine alla verifica dei requisiti. La domanda risarcitoria è invece infondata perché introdotta in termini generici; le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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