Revisione patente illegittima se il fatto è solo presunto (TAR Calabria n. 1464 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revisione tecnica della patente di guida ex art. 128, comma 1, cod. strada è misura cautelare preventiva, non sanzionatoria, autonoma rispetto all’accertamento della violazione amministrativa e alla relativa impugnazione. Il potere è connotato da ampia discrezionalità e il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del travisamento dei fatti e dell’illogicità manifesta. Ciò non esime l’amministrazione dal fondare il dubbio sull’idoneità su un fatto specifico, circostanziato e determinato, che deve emergere con adeguata certezza dal compendio istruttorio. Ove il fatto posto a base del provvedimento sia solo presunto e contestato, e non riscontrato da elementi tecnici, fotografici o testimoniali, la motivazione è insufficiente e il provvedimento è illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, alla guida di un ciclomotore, effettuava il sorpasso di un veicolo fermo o incolonnato; il conducente dell’autovettura svoltava improvvisamente a sinistra e il motoveicolo impattava, cadendo a terra senza lesioni. Il comando dei Carabinieri intervenuto sanzionava entrambi i conducenti, contestando al ricorrente la violazione dell’art. 148, commi 11 e 16, cod. strada per aver superato un veicolo spostandosi nella parte di carreggiata opposta al senso di marcia.
Avverso quel verbale il ricorrente proponeva ricorso al Giudice di Pace, ancora pendente. Sulla base della relazione di incidente trasmessa dall’Arma, l’Ufficio della Motorizzazione Civile avviava il procedimento di revisione tecnica della patente e, nonostante le osservazioni difensive, disponeva la sottoposizione a nuovo esame di idoneità. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, che in sede cautelare ne sospendeva l’efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 128, comma 1, cod. strada, che consente di sottoporre a esame di idoneità il titolare della patente quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica. La giurisprudenza amministrativa citata — Cons. Stato Sez. IV n. 44 del 2021, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige n. 95 del 2023 e TAR Marche n. 342 del 2023 — conferma la natura cautelare del provvedimento e l’ampiezza della discrezionalità, con il correlato limite del sindacato giurisdizionale ai soli errori logici, travisamento e illogicità manifesta.
Su questo piano il TAR ritiene la motivazione dell’amministrazione sufficientemente chiara: le ragioni del dubbio e il pericolo per la sicurezza stradale sono esposti in termini intellegibili, e nessun vizio significativo è ravvisabile nel profilo motivazionale in sé. La pendenza del contenzioso avverso il verbale non inficia, inoltre, la sottoposizione a verifica, poiché la revisione è autonoma rispetto alla sanzione e non ne presuppone l’accertamento.
Il vaglio si sposta allora sul fatto specifico che sorregge il provvedimento: l’asserito sorpasso con oltrepassamento della linea continua di mezzeria. La Corte rileva che tale dato, oltre a essere contestato dal ricorrente, risulta affermato solo in termini presuntivi nella relazione di incidente. Esso proviene dalla dichiarazione del conducente dell’altro veicolo, non è riscontrato da testimoni — nella specie assenti — né da elementi tecnici o fotografici idonei.
La conseguenza è che l’amministrazione ha bensì individuato un fatto che, se adeguatamente accertato, giustificherebbe il provvedimento, ma la sua concretizzazione non emerge in modo sufficientemente fondato dal compendio documentale. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
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