Ricorso collettivo ammissibile ma valutazione sostanziale del titolo estero (Cons. Stato n. 5801 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo è ammissibile quando i ricorrenti impugnano provvedimenti di contenuto omogeneo, adottati in procedimenti amministrativi distinti, purché non sussista conflitto di interessi e ricorrano l’identità del petitum e della causa petendi, con censure sovrapponibili. La circostanza che i dinieghi siano resi in procedimenti autonomi non integra di per sé una connessione impropria ostativa. Nel merito, il giudice amministrativo verifica se l’amministrazione abbia effettuato una valutazione sostanziale e comparativa del titolo estero, in linea con il principio dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2022; il diniego fondato su una istruttoria puntuale e su elementi sostanziali non è sindacabile per eccesso di potere.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti già abilitati, avevano chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna presso un’Università privata. L’amministrazione aveva negato il riconoscimento con una serie di note di identico contenuto, emesse in asserita esecuzione di precedenti sentenze del TAR Lazio e del relativo giudizio di ottemperanza, e sulla base di pareri negativi del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il TAR Lazio, Sez. IV, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando una connessione impropria tra procedimenti autonomi e la carenza dei presupposti del ricorso collettivo, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La sentenza è stata appellata, con contestuale riproposizione dei motivi di merito non esaminati in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il motivo sull’inammissibilità del ricorso collettivo. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che i presupposti sono la mancanza di conflitto di interessi tra i ricorrenti e l’identità delle situazioni sostanziali e processuali: domande identiche nell’oggetto, atti impugnati di uguale contenuto e censure sovrapponibili. Nella specie le istanze erano distinte e ciascuna nell’esclusivo interesse del singolo, ma l’amministrazione ha tenuto un comportamento omogeneo e i ricorrenti hanno dedotto le medesime censure.
Sussistono quindi l’identità del petitum e della causa petendi e l’assenza di un conflitto interno, poiché il riconoscimento del titolo di un ricorrente non esclude quello degli altri. Il Collegio esclude altresì che la motivazione del primo giudice sia tautologica e quindi inesistente, escludendo la nullità ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Nel merito le censure riproposte sono infondate. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2022, secondo cui spetta al Ministero verificare se e in quale misura le conoscenze attestate dal diploma estero soddisfino le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. I provvedimenti impugnati risultano assistiti da ampia motivazione e fondati su una verifica puntuale, anche sulla base del parere endoprocedimentale del MUR.
L’amministrazione ha rilevato l’inidoneità del corso sulla base di una comparazione concreta: erogazione in modalità e-learning senza lezioni né esami in sincrono; assenza di esami di profitto, sostituiti da autovalutazioni in ambiente non controllato; mancata certificazione della lingua spagnola; accesso al corso a prescindere dal titolo di studio; assenza di crediti universitari o professionali e di tirocinio adeguatamente supervisionato. Non si tratta dunque di rilievi meramente formali, ma dei contenuti sostanziali del percorso formativo.
L’appello è pertanto accolto quanto all’ammissibilità e respinto nel merito; ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado, questo viene respinto. Le spese del doppio grado sono compensate per peculiari motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.