Il Piano Casa non sana l’abuso edilizio per la doppia conformità (TAR Puglia n. 938 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La normativa regionale sul c.d. Piano Casa non è invocabile per conseguire la sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 delle opere realizzate sine titulo in violazione della pianificazione comunale vigente ratione temporis. Si tratta di previsione eccezionale di stretta interpretazione, volta a promuovere gli investimenti edilizi in una fase congiunturale, priva di portata condonistica. Il calcolo dell’ampliamento consentito presuppone esclusivamente i volumi legittimamente realizzati, con la conseguenza che l’intervento abusivo non può essere assunto a base della doppia conformità. Il requisito urbanistico va verificato sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda, senza alcuna opera di sostituzione normativa.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare realizzata in pertinenza scoperta, presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, invocando la normativa di favore della l.r. Puglia n. 14/2009. L’istanza faceva seguito a una Scia in variante rigettata dall’Amministrazione comunale.

Formatosi il diniego tacito, il Comune adottava successivamente un diniego esplicito fondato su plurime ragioni ostative: l’inapplicabilità del Piano Casa ai fini della doppia conformità, il superamento del limite del 5% dei volumi legittimi imposto dalle NTA del PRG, la mancanza di una nuova delibera condominiale e la violazione dei limiti di distanza. Il ricorrente impugnava gli atti con ricorso introduttivo e due atti di motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, per essere stato medio tempore adottato il diniego esplicito, sul quale è traslato l’interesse del ricorrente. La decisione si concentra quindi sui motivi aggiunti.

Il punto centrale attiene all’ammissibilità del Piano Casa quale parametro della doppia conformità. Il ricorrente sosteneva che gli aumenti volumetrici consentiti dalla l.r. n. 14/2009 potessero valere tanto al momento della realizzazione quanto a quello della domanda.

Il TAR respinge l’impostazione richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 10904 del 2022. Al Piano Casa non è ricollegabile alcuna portata sanante: è norma eccezionale, legata a esigenze congiunturali di sostegno al settore edilizio, temporalmente limitata e soggetta a stretta interpretazione. La lettera della legge regionale consente l’ampliamento solo computando i volumi legittimamente realizzati, base di calcolo del 20% e del tetto di mc. 300.

Il Collegio richiama anche TAR Calabria, Catanzaro, n. 1330 del 2024, secondo cui il Piano Casa esclude l’ampliamento quando l’edificio sia stato realizzato in assenza o in difformità del titolo abilitativo. Sul piano della legittimità costituzionale, il TAR valorizza il richiamo a Corte cost. n. 107 del 2017, che ha censurato la possibilità di riferire la sanatoria alla sola legge regionale anziché alla disciplina edilizia e urbanistica vigente.

Ne segue il rigetto del primo e del secondo atto di motivi aggiunti. La ragione ostativa dell’inapplicabilità del Piano Casa è di per sé sufficiente a sostenere il diniego, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure. Le spese sono compensate in ragione della particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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