Tariffe rifiuti, Comune non legittimato a impugnare gli atti dell’AGER (Cons. Stato n. 157 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I Comuni che partecipano obbligatoriamente all’agenzia regionale istituita per l’esercizio associato delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani non sono semplici destinatari delle delibere con cui l’agenzia ridetermina le tariffe di conferimento. Essi sono compartecipi della gestione esercitata, attraverso il Comitato dei delegati, e pertanto difettano di legittimazione ad agire avverso tali provvedimenti. Il rapporto che scaturisce dalla determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti è di natura tributaria e intercorre tra l’amministrazione e i singoli cittadini utenti: soltanto questi ultimi subiscono il pregiudizio economico e possono contestare la determinazione al momento in cui si attualizza con la richiesta di pagamento. Il Comune, quale ente esponenziale della collettività, non può agire in surroga rispetto all’interesse dei propri cittadini, perché l’interesse collettivo non coincide con quello individuale degli utenti. Ne consegue la carenza di interesse sotto il profilo dell’attualità, concretezza e immediatezza della lesione.
Il Fatto
Il Comune di Toritto ha impugnato davanti al TAR Puglia la determinazione con cui il Direttore generale dell’AGER aveva fissato la tariffa di conferimento per gli anni 2020-2023 nell’impianto di Conversano, destinata ai Comuni dell’ex bacino BA5. Il ricorso lamentava violazione dei principi di buon andamento e trasparenza, falsa applicazione della legge regionale Puglia n. 24/2012 e del contratto di concessione, oltre a vizi di istruttoria e motivazione nella individuazione dei presupposti tariffari.
Il TAR Puglia, con la sentenza n. 160 del 4 febbraio 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, compensando le spese. Il Comune ha proposto appello, censurando la pronuncia sul piano della legittimazione e riproponendo i motivi di merito non esaminati. L’AGER e la società di gestione si sono costituite eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla ricostruzione del sistema regionale. L’art. 9 della legge regionale n. 24/2012, come modificato dalla legge regionale n. 20/2016, ha istituito l’AGER quale organo unico di governo per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, cui partecipano obbligatoriamente la Regione, tutti i Comuni e la Città metropolitana. Tutti i Comuni contribuiscono a finanziarne il funzionamento e il Comitato dei delegati ne costituisce organo di governo.
Da questa architettura il Collegio deduce che l’Agenzia è l’ente rappresentativo di tutti i Comuni, i quali esercitano in forma associata le proprie funzioni in materia di ciclo dei rifiuti. Il Comune appellante non può quindi qualificarsi semplice destinatario della delibera tariffaria: esso è soggetto compartecipe della gestione, tanto più che il Direttore generale risponde allo stesso Comitato dei delegati. Ne deriva la conferma della carenza di legittimazione all’impugnazione.
Sul versante dell’interesse, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui la legittimazione ad impugnare un atto amministrativo postula una situazione giuridica sostanziale lesa e un interesse diretto, attuale e concreto. Il rapporto che nasce dalla determinazione della tariffa di smaltimento è di natura tributaria e intercorre tra amministrazione e amministrati: solo i singoli cittadini subiscono il pregiudizio economico e possono contestare la determinazione quando si attualizza con la richiesta di pagamento. Il Comune non può agire in surroga rispetto all’interesse dei propri cittadini, perché l’interesse collettivo della comunità non coincide con quello individuale degli utenti.
Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 3217 del 2017 e n. 4183 del 2024, confermando la statuizione di inammissibilità anche per carenza dei requisiti di attualità, concretezza e immediatezza della lesione. L’infondatezza del primo motivo preclude l’esame delle doglianze di merito su istruttoria, motivazione e scelta dei presupposti del provvedimento tariffario. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado per la particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.