Inammissibile il ricorso del consigliere e dell’associazione contro la transazione sulla concessione (TAR Sicilia n. 1100 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale è privo di legittimazione a ricorrere avverso la deliberazione di giunta adottata su una materia che egli assume di competenza consiliare, poiché il contrasto non incide sul suo ius officium ma integra un conflitto funzionale tra organi dello stesso ente, risolvibile solo in via amministrativa e non mediante un’azione del singolo. L’associazione portatrice di interessi superindividuali è legittimata solo in presenza di finalità statutarie, struttura stabile, vicinitas, rappresentatività, azione dotata di apprezzabile consistenza e attività protratta nel tempo: indici che devono sussistere cumulativamente e non possono essere sostituiti dalla sola prossimità territoriale. La vicinitas, inoltre, non è sufficiente a fondare l’interesse a ricorrere, che impone allegazione e prova di un pregiudizio personale, attuale e concreto, destinato a permanere per tutta la durata del giudizio.

Il Fatto

Con convenzione dell’1.08.2007 una società assumeva in concessione la progettazione, la costruzione e la gestione di un parcheggio multipiano e della sosta a pagamento su stalli a raso. Con determinazione dirigenziale del 9.08.2019, preceduta da delibera di giunta, il Comune dichiarava la decadenza senza indennizzo del concessionario. Il contenzioso che ne seguiva si concludeva, dopo una pronuncia di difetto di giurisdizione e una di estinzione, con un lodo arbitrale del 6.12.2021 che accertava l’illegittimità della decadenza e ordinava al Comune di dare esecuzione alla convenzione originaria. Il lodo veniva impugnato davanti alla Corte d’Appello, che ne sospendeva l’esecutività.

Nelle more, il Comune approvava con deliberazione di giunta lo schema di una transazione e stipulava poi l’atto, con cui le parti si scambiavano reciproche rinunce, ridefinivano la durata della concessione e convenivano il riaffido della struttura e del servizio al concessionario. Un consigliere comunale e un’associazione locale impugnavano l’atto transattivo, la delibera di giunta e un provvedimento regionale di erogazione del contributo, dapprima con ricorso straordinario e poi, a seguito di opposizione, davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ciò che rileva non è la natura dell’atto, ma la spendita di un pubblico potere, configurabile anche rispetto ad atti paritetici. La transazione, pur regolando in via negoziale l’assetto degli obblighi, contiene pattuizioni sulla durata della concessione e sul ripristino del servizio, funzionali a un interesse pubblico espressamente richiamato; il Comune ha quindi esercitato, sia pure in via mediata, un potere pubblicistico.

Superate le eccezioni sulla disciplina del ricorso straordinario — ritenuta ammissibile la trasposizione a petitum e causa petendi invariati e rispettato il termine dei centoventi giorni — il Collegio esamina la legittimazione dei ricorrenti e la ritiene carente.

Quanto al consigliere comunale, la giurisprudenza consolidata ammette la sua impugnativa solo quando i vizi incidano direttamente sul diritto all’ufficio. Il consigliere non può agire contro l’amministrazione di appartenenza per contestare la legalità dell’azione dei suoi organi, né esercitare un controllo generalizzato con funzione paragiurisdizionale. La censura di incompetenza della giunta su materia consiliare non lede la sua sfera soggettiva, ma attiene a un conflitto funzionale tra Consiglio e Giunta, che non può essere risolto prescindendo dalla volontà dei rispettivi organi.

Quanto all’associazione, il Collegio richiama gli indici elaborati dalla giurisprudenza per la legittimazione degli enti esponenziali: finalità statutarie, struttura stabile, vicinitas, rappresentatività, azione dotata di consistenza e attività protratta nel tempo. L’associazione dispone della vicinitas e di un sufficiente grado di rappresentatività, ma non documenta alcuna attività concreta né duratura a tutela della finalità statutaria potenzialmente incisa; mancano quindi indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.

Difetta inoltre l’interesse a ricorrere: l’atto impugnato ripristina il servizio e l’obbligo di prevedere stalli per soggetti svantaggiati, e le verifiche tecniche regionali hanno confermato l’esecuzione degli interventi. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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