Ricorso cumulativo dei privati accreditati contro la ripartizione del budget sanitario (TAR Sicilia n. 2167 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente a oggetto gli atti applicativi di ripartizione del budget dell’assistenza specialistica convenzionata, il ricorso soggettivamente cumulativo proposto da più strutture accreditate è inammissibile per conflitto di interessi tra i ricorrenti, posto che la somma complessiva stanziata e da assegnare è fissa e l’accoglimento della domanda di una struttura incide necessariamente sulla quota delle altre. Il cumulo soggettivo trova giustificazione solo in presenza di atti a contenuto generale e astratto, non quando si impugnino provvedimenti applicativi che determinano le singole attribuzioni. La dedotta connessione con il giudizio avente a oggetto il decreto assessoriale presupposto non recupera i presupposti del cumulo, non essendo idonea a superare la divergenza degli interessi sostanziali. Grava sul ricorrente l’onere di giustificare le ragioni della proposizione del ricorso collettivo, con conseguente declaratoria di manifesta inammissibilità ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.
Il Fatto
Le ricorrenti, strutture accreditate e convenzionate con il servizio sanitario regionale per le branche di odontoiatria e cardiologia, impugnavano il contratto di assegnazione del budget per l’annualità 2019, contestando la riduzione rispetto all’anno precedente e la ripartizione del 5% dell’aggregato provinciale. Chiedevano l’annullamento delle delibere del Direttore Generale dell’ASP di Siracusa n. 400 del 09.08.2019, n. 507 del 13.09.2019 e n. 547 del 23.09.2019, nonché il riconoscimento del diritto al budget ricalcolato e la condanna al pagamento.
Le deducenti censuravano, tra l’altro, la mancata concertazione con le associazioni di categoria, il difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento e l’illogicità dei criteri di attribuzione del residuo 5%, segnalando un trattamento privilegiato riservato ad alcune strutture. L’ASP eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti del cumulo soggettivo, richiamando la sentenza TAR Palermo n. 487 del 2024 che aveva già statuito nello stesso senso su analogo ricorso.
La Motivazione della Corte
All’udienza di smaltimento il Collegio dava avviso alle parti, ex art. 73 cod. proc. amm., della possibile sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’annullamento del decreto assessoriale di riferimento. I difensori delle ricorrenti dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse per l’azione di annullamento, insistendo solo per l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori. L’ASP insisteva per l’inammissibilità del ricorso perché cumulativo.
Il Collegio ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile perché cumulativo, avvalendosi della sentenza in forma semplificata prevista dall’art. 74 cod. proc. amm. Il percorso argomentativo si articola su tre passaggi.
In primo luogo, nel giudizio non è stato impugnato alcun decreto assessoriale, unico atto che, per la sua natura normativa, presenta i caratteri di genericità e astrattezza idonei a giustificare un ricorso soggettivamente cumulativo. Sono stati invece impugnati gli atti amministrativi applicativi, nella parte in cui stabiliscono la ripartizione del budget 2019, con il fine di ottenere le somme di rispettiva competenza previo ricalcolo. Le ricorrenti devono dunque intendersi in conflitto di interessi tra loro, posto che la somma complessiva stanziata è fissa.
In secondo luogo, la dedotta connessione con il giudizio avente a oggetto il decreto assessoriale presupposto non è in grado di recuperare i presupposti del cumulo soggettivo, essendo il separato giudizio già dichiarato inammissibile proprio perché promosso da più soggetti.
Infine, il Collegio rileva che le ricorrenti non hanno giustificato in sede introduttiva le ragioni della proposizione del ricorso soggettivamente cumulativo — onere che grava sulla parte ogniqualvolta il ricorso sia promosso da più soggetti distinti — né hanno preso posizione rispetto all’eccezione dell’ASP. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell’ASP, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, con compensazione rispetto agli altri rapporti processuali.
Nota della Redazione
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