Revoca aiuti PAC e onere probatorio del titolo di conduzione dei fondi (TAR Sicilia n. 2170 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca degli aiuti comunitari per frode o irregolarità presuppone la mancanza di un valido titolo di conduzione dei fondi, non essendo sufficiente la materiale coltivazione sine titulo. L’amministrazione può fondare il provvedimento sui verbali della Polizia Giudiziaria, assistiti da fede privilegiata, senza necessità di autonome indagini di fatto. La mancata opposizione dei proprietari ex art. 9, comma 2, D.M. n. 1922/2015 integra una presunzione juris tantum che cade a fronte di accertamenti specifici. La comunicazione di avvio del procedimento può essere sostituita dalla notifica del verbale di contestazione, e il suo difetto è comunque irrilevante ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il recupero dell’indebito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., con effetto interruttivo degli atti annullati in sede amministrativa.
Il Fatto
Il contribuente impugna la nota con cui l’AGEA accerta un credito per indebita percezione di contributi comunitari relativi alle campagne dal 2009 al 2016, dispone il versamento alla riserva nazionale dei titoli non attivati e il ritiro dei nuovi titoli PAC 2015-2020. Il provvedimento si fonda sugli accertamenti di un procedimento penale e sul verbale di contestazione della Polizia Giudiziaria del 12 novembre 2018, che ipotizzano la creazione artificiosa dei presupposti per l’accesso agli aiuti tramite false attestazioni di conduzione dei terreni.
In precedenza, con sentenza n. 735 del 26 marzo 2020, il TAR aveva già annullato i provvedimenti di recupero per omessa istruttoria e violazione dei diritti partecipativi. L’AGEA adotta quindi un nuovo provvedimento, che il ricorrente censura per violazione del giudicato, difetto di motivazione e istruttoria, mancata comunicazione di avvio e intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondata la prima doglianza. Il provvedimento è motivato per relationem mediante il richiamo del verbale di contestazione, i cui contenuti sono recepiti. L’Agenzia può legittimamente basarsi sugli esiti dell’istruttoria della Polizia Giudiziaria: come ribadito dal C.G.A.R.S. n. 1070 del 2022, i verbali sono assistiti da fede privilegiata e ricade sul ricorrente l’onere di dimostrare l’effettiva disponibilità dei terreni. Onere non assolto.
Dagli accertamenti emergono indizi concordanti sulla falsità dei contratti di affitto. La sentenza penale di estinzione per prescrizione non smentisce tali circostanze, escludendo anzi il proscioglimento nel merito. Ne deriva la corretta sussunzione della condotta nell’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013, che vieta di creare artificialmente le condizioni per ottenere i benefici, in un’ottica di deterrence e di esclusione integrale (cfr. Cons. Stato n. 5976 del 2021).
Titolare del diritto all’aiuto può essere solo chi vanta un legittimo titolo di conduzione: la sola coltivazione sine titulo non basta (C.G.A.R.S. n. 125 del 2023). La documentazione prodotta attesta che i terreni di Piazza Armerina, Enna e Galati Mamertino non erano nella disponibilità del ricorrente. Quanto alla partecipazione, la notifica del verbale di contestazione assolve funzione equivalente; il difetto sarebbe comunque irrilevante ex art. 21-octies legge n. 241/1990.
È invece parzialmente fondata la censura sui terreni di Regalbuto, Assoro e Ramacca: la regolarità della conduzione risulta dalla nota comunale del 1° febbraio 2019 e dai titoli versati in atti. Fondati sono anche i motivi sulle annualità 2013-2020 per mancanza di contestazioni specifiche. Il motivo sulla prescrizione è infondato: il recupero dell’indebito soggiace all’art. 2946 cod. civ. e i provvedimenti del 2018, pur annullati, conservano efficacia interruttiva. Il ricorso è accolto nei limiti indicati; spese compensate.
Nota della Redazione
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