Ottemperanza per la carta docente: la condanna al pagamento non implica interessi legali (TAR Lombardia n. 3435 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna l’Amministrazione a un obbligo di fare avente ad oggetto una somma di denaro, come il rilascio della carta docente, è suscettibile di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza dell’Amministrazione va dichiarata, con assegnazione di un termine per provvedere e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Sulla somma riconosciuta dal giudice ordinario non spettano interessi legali, poiché l’importo della carta docente, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, è indicato al valore nominale senza maggiorazioni, anche se utilizzato in un anno successivo a quello di erogazione.
Il Fatto
Una docente, in forza della sentenza del Tribunale di Milano n. 4170/2023, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per un importo di 500,00 euro annui, con vittoria di spese. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, al fine di conseguire il rilascio del beneficio. Il Ministero si costituiva in giudizio senza formulare deduzioni nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha osservato come, rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che l’Amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali; il Ministero, costituitosi, non aveva contestato il credito né nell’an né nel quantum.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale adempimento. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Tribunale ha poi escluso la debenza di interessi legali sulla somma riconosciuta dal giudice ordinario. L’importo della carta docente, ex art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno nell’ipotesi di utilizzo nell’anno successivo a quello di erogazione (cfr. TAR Lombardia n. 1768/2025).
Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti esposti. Le spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori (cfr. Cons. Stato n. 3897/2025; n. 4431/2025; n. 7269/2025; n. 7316/2025), sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.