Il verbale dell’UVM non è atto impugnabile: l’integrazione della retta R.S.A. resta un atto endoprocedimentale (TAR Puglia n. 132 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale dell’Unità Valutativa Multidimensionale (UVM) che si limita a dare atto della volontà del Comune di integrare la retta di degenza in R.S.A. a titolo di anticipazione non costituisce un provvedimento amministrativo immediatamente lesivo, ma un atto meramente ricognitivo ed endoprocedimentale. Tale atto, in quanto privo di portata provvedimentale e non riconducibile a un organo comunale titolare del potere di esprimere all’esterno la volontà dell’Ente, non è immediatamente impugnabile. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse attuale e concreto alla sua caducazione. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste trattandosi di posizione di interesse legittimo, in quanto la situazione dedotta è discrezionalmente conformata a monte dall’Amministrazione nell’applicazione dei criteri di riparto dei costi di degenza.
Il Fatto
Una persona con disabilità grave, ricoverata in una Residenza Sanitaria Assistenziale, chiedeva al Comune l’integrazione delle spese di degenza. All’esito della valutazione della Unità Valutativa Multidimensionale dell’ASL, il relativo verbale dava atto che l’Ente Civico avrebbe provveduto a integrare la retta a titolo di anticipazione, considerata la comproprietà di un immobile e l’avvenuto riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, di cui si attendeva ancora la liquidazione.
Il ricorrente, ritenendo il contenuto del verbale lesivo, ne chiedeva l’annullamento deducendo plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Si costituivano in giudizio sia l’ASL, eccependo il difetto di giurisdizione, sia il Comune.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, qualificando la situazione giuridica fatta valere come interesse legittimo. La posizione del privato che richiede la compartecipazione alla spesa è, infatti, “discrezionalmente conformata” a monte dall’Amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse del beneficiario a sostenere i costi in misura compatibile con la propria capacità economica e l’interesse pubblico a non addossare alla collettività oneri che il privato può sopportare. In ogni caso, oggetto del ricorso non era la pretesa alla compartecipazione ma la caducazione dell’atto.
Nel merito, il Collegio ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando la natura non provvedimentale dell’atto impugnato. Il verbale dell’UVM è stato qualificato come atto meramente ricognitivo, non immediatamente lesivo né espressivo di una reale volontà dell’Amministrazione, mancando la prova che l’inciso contestato fosse riconducibile a un organo del Comune titolare del potere di manifestare all’esterno la volontà dell’Ente.
Dall’assenza di un atto provvedimentale direttamente lesivo, il Tribunale ha fatto discendere la carenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione, con conseguente insussistenza radicale dell’azione. Gli ulteriori profili di rito e di merito sono rimasti assorbiti. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione del rilievo ufficioso posto a fondamento della decisione.
Il Tribunale ha infine confermato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non ricorrendo i presupposti per la revoca, e ha liquidato il compenso al difensore.
Nota della Redazione
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