Ricorso cumulativo inammissibile senza connessione procedimentale tra le domande (TAR Trentino-Alto Adige n. 14 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso cumulativo è ammissibile, nel processo amministrativo, solo quando tra gli atti impugnati e le domande cumulativamente proposte sussista una connessione procedimentale o funzionale, ovvero quando le pretese si fondino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto o siano riconducibili a un unico rapporto o a un’unica sequenza procedimentale. Non è sufficiente, a tal fine, la mera contrapposizione tra le stesse parti sostanziali. La regola generale impone che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento, con i motivi a esso correlati, e le eccezioni sono di stretta interpretazione, per evitare confusione tra controversie diverse, aggravio dei tempi del processo ed elusione del contributo unificato. Il ricorso cumulativo proposto al di fuori delle ipotesi consentite è pertanto inammissibile, costituendo l’ammissibilità condizione di decidibilità nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile ricadente in area agricola, agisce nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento di plurimi pregiudizi. Da un lato deduce il danno da mero ritardo per la tardiva conclusione del procedimento avviato con una segnalazione del 2021, relativa a presunti abusi edilizi su fondi finitimi, nonché per la ritardata definizione delle istanze di accesso agli atti del 2024. Dall’altro chiede il ristoro delle spese legali sostenute in un giudizio definito con l’annullamento di un’ordinanza di rimessa in pristino emessa nei suoi confronti, oltre al risarcimento del deprezzamento del proprio immobile per effetto di opere asseritamente abusive realizzate dai vicini.
In via prioritaria il ricorrente invoca la condanna del Comune a dare esecuzione alle ordinanze di rimessa in pristino relative alle proprietà finitime; in via subordinata il risarcimento del danno da diminuzione di valore. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del gravame in quanto ricorso cumulativo, e dispone il rinvio della trattazione per consentire il contraddittorio. Nel merito, la questione giuridica centrale attiene ai limiti del cumulo oggettivo di domande nel processo amministrativo.
Il Tribunale richiama l’indirizzo consolidato, che rinviene il proprio fondamento nella Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2015: la regola generale impone che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento, salva la sussistenza di una connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso. La ratio è duplice: evitare la confusione tra controversie diverse, con aggravio dei tempi processuali, e impedire l’elusione delle disposizioni fiscali sul contributo unificato.
Applicando tali principi, il Collegio osserva che le domande risarcitorie si riferiscono a due procedimenti amministrativi del tutto autonomi. Il primo trae origine dalla segnalazione del 2021 e dalle connesse istanze di accesso, sfociate nelle ordinanze di rimessione in pristino del 26.03.2024. Il secondo è stato avviato d’ufficio nei confronti dello stesso ricorrente, con esito nell’ordinanza del 20.09.2024, poi annullata dal Tribunale. Si tratta di procedimenti distinti e non connessi, che hanno come unico fattore comune la contrapposizione tra il ricorrente e il Comune.
Tale eterogeneità si riverbera sulle domande risarcitorie, articolate con riferimento a comportamenti tenuti in procedimenti diversi, non ravvisandosi i presupposti dell’art. 32 c.p.a.. Né vale a sanare il vizio la rinuncia, formulata in udienza, alle ulteriori domande di condanna e risarcitorie prospettate nelle conclusioni, trattandosi di pretese del tutto eterogenee.
Mancano dunque i requisiti di ammissibilità: il ricorso cumulativo proposto fuori dai casi consentiti è inammissibile, come si ricava a contrario dall’art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a., poiché l’ammissibilità è condizione di decidibilità nel merito. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, in considerazione dell’attività difensiva svolta solo oralmente dall’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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