Ricorso irricevibile se verbale di gara già noto via PEC (TAR Veneto n. 478 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione degli atti di gara, previsto dall’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., decorre dalla trasmissione via PEC del verbale di valutazione contenente i punteggi e le relative motivazioni, che integra la piena conoscenza dell’atto lesivo. La successiva ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario non riaperte il termine quando le censure non abbiano carattere comparativo e investano esclusivamente la valutazione dei documenti prodotti dal ricorrente. Il ricorso tardivo è irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa in un precedente giudizio sul medesimo provvedimento, consuma l’azione caducatoria e rende inammissibile la riproposizione con autonomo ricorso, in coerenza con il principio di concentrazione delle impugnazioni espresso dall’art. 120, comma 7, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, collocatosi al secondo posto nella graduatoria di una procedura di evidenza pubblica bandita da una società a capitale interamente pubblico, ha impugnato la determina di aggiudicazione e il verbale della commissione giudicatrice. Oggetto della contestazione è l’attribuzione di un punteggio nullo sui sub-criteri relativi alla valutazione dei curricula delle figure professionali offerte; i curricula brevi prodotti sarebbero stati ritenuti inidonei perché privi di elementi identificativi che la legge di gara non avrebbe richiesto.
La stazione appaltante e le imprese aggiudicatarie hanno eccepito in via preliminare la tardività del gravame, perché il verbale con i punteggi e le motivazioni era stato trasmesso via PEC il 24 marzo 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 29 settembre 2025. Hanno inoltre dedotto l’inammissibilità, essendo lo stesso provvedimento già impugnato in un precedente giudizio definito con declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività, logicamente anteposta alla questione di inammissibilità. Ricorda che l’art. 120, comma 2, cod. proc. amm. fissa il termine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo. Nel caso di specie è documentalmente provato che il verbale con i punteggi attribuiti e le connesse motivazioni è stato trasmesso con PEC il 24 marzo 2025.
La tesi del ricorrente, secondo cui la piena conoscenza sarebbe maturata solo con l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, non è condivisa. Le censure investono la sola valutazione dei documenti dell’offerta tecnica del ricorrente, senza postulare sul piano logico o giuridico la preventiva acquisizione o comparazione con i corrispondenti documenti dell’aggiudicatario. Il thema decidendum resta circoscritto al contenuto del verbale e ai documenti prodotti dal ricorrente, elementi già conosciuti dal 24 marzo 2025.
Il Collegio esclude che la conoscenza dell’offerta altrui abbia consentito di percepire ulteriori elementi utili a illuminare la motivazione della commissione: la motivazione contestata era già integralmente esplicitata nel verbale trasmesso via PEC. La parte ricorrente non ha svolto censure di tipo comparativo avverso i punteggi riconosciuti, ma ha contestato l’attribuzione del punteggio nullo alla propria offerta. Non vi è dunque collegamento tra la conoscenza dell’offerta delle controinteressate e l’esperimento dell’azione caducatoria.
Il ricorso è pertanto tardivo e va dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.. Ferma tale conclusione, il Collegio aggiunge che il gravame sarebbe comunque inammissibile: la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa nel distinto giudizio sul medesimo provvedimento consuma l’azione caducatoria, giacché il provvedimento è identico e le circostanze poste a fondamento della nuova impugnazione erano già note. La riproposizione di autonome doglianze con un nuovo ricorso si traduce in un uso frazionato ed elusivo del rimedio, in contrasto con l’esigenza di unitarietà del giudizio e con il principio di concentrazione delle azioni di cui all’art. 120, comma 7, cod. proc. amm..
Nel merito il ricorso apparirebbe anche infondato. La commissione ha attribuito punteggio nullo constatando che la documentazione prodotta consisteva in meri elenchi di caratteristiche astratte, privi di riferibilità a persone determinate e di elementi identificativi minimi. L’apprezzamento tecnico-discrezionale si fonda su una nozione di curriculum che, per la stessa etimologia dell’espressione, non può che riferirsi a un soggetto identificato, escludendo la pretesa equipollenza di documenti anonimi che impedirebbero ogni verifica in fase di esecuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.