Misure alternative: la pericolosità sociale prevale sulle condizioni di salute (Cass. pen. Sez. I n. 38205 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica del pericolo di commissione di ulteriori reati costituisce la precondizione di ogni successivo apprezzamento nei giudizi volti alla concessione delle misure alternative alla detenzione, comprese le misure più contenitive come la detenzione domiciliare. Un giudizio prognostico negativo, desunto da specifici e numerosi precedenti penali e dal fallimento sostanziale di precedenti programmi trattamentali, giustifica il rigetto del beneficio, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ma occorrendo elementi positivi di esito favorevole della prova. La misura di cui all’art. 47-ter, comma 1, lett. d), Ord. pen. presuppone, oltre alla prognosi favorevole, la condizione di ultrasessantenne e lo stato di inabilità anche solo parziale, inteso come decadimento psico-fisico non temporaneo che incida sulle ordinarie azioni della vita quotidiana. Il giudice di merito può discostarsi da una precedente concessione della misura qualora l’istruttoria evidenzi un quadro di pericolosità attuale diverso e più grave.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva la richiesta del condannato diretta a ottenere la concessione di misure alternative o dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47-ter, commi 01 e 1 lett. d), Ord. pen. Le misure erano ammissibili per limiti di pena e tipologia di reato, ma il Tribunale le riteneva non concedibili per il concreto pericolo di reiterazione, desunto dalla condizione di pluripregiudicato, dal fallimento di precedenti misure risocializzanti e dalla totale assenza di revisione critica.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Lamentava che il Tribunale si fosse contraddittoriamente discostato dal provvedimento del 2022 che gli aveva concesso la detenzione domiciliare per ragioni di salute, a fronte di una situazione invariata, e che non avesse valutato né l’aggravamento delle condizioni di salute né la collaborazione processuale prestata.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in premessa il sistema delle misure alternative. La verifica del pericolo di commissione di ulteriori reati è la precondizione di ogni successivo apprezzamento, poiché tutte le misure, anche le più contenitive, comportano l’osservanza di prescrizioni. Comportamenti reiterati, sintomatici di persistenza della capacità a delinquere o di insensibilità alle regole minime del percorso risocializzante, costituiscono condizione ostativa alla concessione del beneficio. La Corte richiama Sez. I n. 11573 del 2013 e Sez. I n. 38953 del 2021, secondo cui accertata una rilevante propensione a delinquere, desunta da specifici e numerosi precedenti e da pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo, non bastando l’assenza di indicazioni negative ma occorrendo elementi positivi.
Quanto alla misura di cui all’art. 47-ter, comma 1, lett. d), Ord. pen., la Corte ne individua i requisiti ulteriori: la condizione di ultrasessantenne del condannato e la situazione di inabilità anche solo parziale. La nozione di inabilità — chiarisce — non va riferita all’inattitudine al lavoro, ma a una condizione di decadimento delle condizioni psico-fisiche di carattere non temporaneo, tale da incidere sulla possibilità di svolgere le ordinarie azioni della vita quotidiana e da limitare la vita di relazione, con esclusione dei casi di sole patologie psichiatriche (Sez. I n. 16183 del 2001, Sez. I n. 4406 del 1991). La ratio è favorire la de-carcerazione di condannati con pene contenute, privi di rilevanti profili di pericolosità residua.
Nessun automatismo è ravvisabile nella detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni di cui alla lett. c) dell’art. 47-ter, come affermato da Sez. I n. 8712 del 2012: la magistratura di sorveglianza deve sempre valutarne la meritevolezza e l’idoneità a facilitare il reinserimento sociale.
Nel caso concreto la Corte ritiene che il Tribunale abbia esaustivamente motivato le ragioni ostative, valorizzando l’elevata pericolosità del condannato, i numerosi e gravi precedenti, il mancato avvio di un processo di revisione critica e il fallimento sostanziale dei programmi trattamentali già applicati. Quanto alle condizioni di salute, il Tribunale ha correttamente valutato la sola documentazione medica depositata fino all’udienza, escludendone l’incidenza sul giudizio prognostico. La Corte rileva che il ricorrente oppone, in termini generici, documentazione non tempestivamente depositata o attestante patologie di cui non è prospettata l’idoneità a modificare la capacità di svolgere le ordinarie azioni quotidiane o a eliminare il rischio di recidiva. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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