Esigenze cautelari autonome per coimputati e rilevanza del tempo (Cass. pen. Sez. VI n. 35445 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coimputato è autonoma, perché la valutazione da compiere ex art. 274 cod. proc. pen., con riguardo al pericolo di recidiva, si fonda sulla diversa entità del contributo materiale o morale di ciascun concorrente e su profili attinenti alla personalità del singolo. Ne deriva che può essere giustificata l’adozione di regimi cautelari difformi a fronte della contestazione del medesimo fatto. Il provvedimento favorevole emesso verso un coimputato può costituire fatto nuovo sopravvenuto rilevante ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che restano da vagliare individualmente. Ai fini della sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, esaur la sua valenza nella disciplina dei termini di durata massima della custodia.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa del ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento del riesame, articolando quattro motivi.

Con il ricorso si è dedotta la carenza di motivazione sui motivi di impugnazione, la contraddittorietà della motivazione in ordine al comportamento collaborativo di un coimputato e la disparità di trattamento rispetto alla sua posizione, l’omessa valutazione del percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente e la genericità della motivazione sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, a fronte di una motivazione completa, lineare e logica resa in punto di esigenze cautelari. L’ordinanza impugnata ha offerto un quadro preciso del fatto, dando conto degli elementi acquisiti a carico del ricorrente e del ruolo ricoperto nell’operazione, valorizzando la conoscenza dei dettagli e l’inserimento in un circuito criminale di elevata professionalità.

Sul secondo motivo la Corte ricostruisce il principio dell’autonomia delle posizioni dei coimputati. La valutazione ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidiva, si fonda sulla diversa entità del contributo di ciascun concorrente e su profili attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione del medesimo reato, come affermato da Sez. IV n. 13404 del 2024. Il provvedimento favorevole emesso verso un coimputato può costituire fatto nuovo sopravvenuto di cui tener conto per la rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, da vagliare individualmente, secondo Sez. II n. 42352 del 2023. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo equiparazioni automatiche.

Quanto al percorso rieducativo, la Corte conferma l’irrilevanza del periodo di sottoposizione alla misura e del comportamento tenuto in detenzione, alla luce del consolidato orientamento secondo cui, ai fini della sostituzione della misura carceraria con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, esaurendosi la sua valenza nella disciplina dei termini di durata massima della custodia, e necessita di essere considerato con altri elementi idonei a suffragare l’affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. I n. 24897 del 2013).

Quanto all’ultimo motivo, la Corte ritiene giustificato il giudizio di proporzionalità e di adeguatezza esclusiva della misura massima, in ragione dell’elevato pericolo di ripristino dei contatti con l’ambiente e i canali di fornitura. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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