Doppia conforme e ricorso per cassazione: onere di specificazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13183 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata in grado di appello, allorché ricorra una cd. doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile, a norma dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., senza che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello e dimostri che esse sono tra loro diverse. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità. Il processo di sussunzione presuppone una ricostruzione del fatto incontestata: la prospettazione di una diversa ricostruzione della vicenda storica e la richiesta di rivalutazione delle valutazioni probatorie sono estranee al giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, agente di una società operante nel settore assicurativo, aveva convenuto in giudizio la preponente chiedendo che fossero dichiarate illegittime la risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia, la revoca dell’incarico di coordinamento degli agenti e la soppressione di alcuni rimborsi, con le conseguenti pronunce economiche.

Il tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’Appello di Campobasso ha confermato la decisione, ritenendo giustificati sia la revoca sia il recesso, alla luce di un inadempimento dell’agente di non scarsa importanza, desunto dalla pluralità e dalla gravità degli addebiti contestati. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi denunciavano, ai sensi dei numeri 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di plurime norme processuali e sostanziali — tra cui gli artt. 1453, 1455, 1746, 1749 e 2119 cod. civ. e l’art. 9 del contratto individuale — e l’omesso esame di fatti ritenuti decisivi: il doppio rimborso di spese autostradali, la presentazione di assegni di acconto privi di data secondo una pretesa prassi aziendale, la gestione dei contratti in alcuni comuni, la mancata liquidazione delle indennità di cessazione, di mancato preavviso e suppletiva di clientela.

La Corte ha rilevato plurimi e concorrenti profili di inammissibilità. Sotto un primo profilo, in tutti i motivi il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è stato dedotto in un’ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una doppia conforme, senza che il ricorrente abbia indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, né abbia dimostrato che esse sono tra loro diverse, come richiesto dal comma 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.

Sotto un secondo profilo, la violazione o falsa applicazione delle numerose norme invocate è stata dedotta senza adeguata specificazione. La Corte richiama il principio per cui il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. impone di indicare non solo le norme asseritamente violate, ma anche le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumano in contrasto con esse, così da prospettare una valutazione comparativa fra opposte soluzioni; diversamente la Suprema Corte non è posta in grado di verificare il fondamento della denuncia. Il vizio di violazione di norma, del resto, ricorre a prescindere dalla motivazione adottata dal giudice di merito, rilevando solo che la norma, della cui interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, o lo sia stata quando non doveva, o sia stata applicata a fattispecie non riconducibili alla norma stessa. Il processo di sussunzione presuppone quindi una ricostruzione del fatto incontestata, che nella specie manca.

La Corte ha infine osservato che solo formalmente i motivi prospettano errores in iudicando: nella sostanza si pretende una rivalutazione dei fatti e delle valutazioni probatorie, sollecitando un sindacato estraneo al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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