L’ottemperanza per l’accredito della carta elettronica del docente (TAR Sardegna n. 74 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione a riconoscere un beneficio economico, quale l’accredito della carta elettronica del docente, è titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. In caso di accoglimento, il giudice assegna all’amministrazione un termine per adempiere e nomina sin da ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di euro 2.000,00, oltre accessori. La sentenza, notificata all’amministrazione il 04/12/2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato che la sentenza del giudice del lavoro, notificata il 04/12/2024, era passata in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 12/11/2025. Era quindi decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La domanda è stata pertanto ritenuta fondata. Il TAR ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per il caso di persistente inadempimento, il giudice ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 120 giorni per l’esecuzione.
Quanto alle spese di lite, pur ponendole a carico dell’amministrazione soccombente, il TAR ha ritenuto equo ridurne l’importo a complessivi euro 400,00, considerando la natura seriale del contenzioso e l’elevata ripetitività dell’attività difensiva.
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Nota della Redazione
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