Continuazione nel giudizio di esecuzione: sindacato di legittimità e motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 39634 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, il riconoscimento del vincolo ex art. 81 cod. pen. richiede la dimostrazione dell’originaria progettazione unitaria dei reati e non può fondarsi sul solo dubbio della sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, poiché incide sulla certezza del giudicato. Il giudice dell’esecuzione che rigetti la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. deve esporre le ragioni giuridicamente apprezzabili che ne giustificano la decisione. In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica della coerenza dell’esposizione e all’assenza di manifesta illogicità, restando insindacabile l’apprezzamento degli elementi materiali e fattuali.
Il Fatto
Un condannato presenta al giudice dell’esecuzione istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati oggetto di sei sentenze irrevocabili. Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta la richiesta.
Avverso il provvedimento il ricorrente propone ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il giudice valorizzato e analizzato unitariamente gli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso: omogeneità delle violazioni, prossimità temporale delle condotte e identità del contesto territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che nell’ampia motivazione del provvedimento impugnato non emerge alcun argomento difensivo o circostanza di fatto sottratto all’esame del giudice dell’esecuzione. Il giudice di merito ha valutato tutti gli elementi con adeguata motivazione, mentre il ricorrente ne propone una lettura alternativa fondata sull’assunto che titoli di reato, dolo e modus operandi fossero compatibili con i requisiti dell’art. 81 cod. pen..
Anche questi profili sono stati specificamente apprezzati. Il giudice dell’esecuzione, seguendo un percorso logico plausibile, ha escluso che essi valessero a dimostrare, oltre alla propensione e all’abitualità alla violazione delle leggi, anche uno specifico e unitario programma criminoso. Doveva dunque ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi.
La Corte richiama i principi della giurisprudenza di legittimità, a partire da Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, secondo cui l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, perché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena, come affermato da Sez. I n. 30977 del 26.06.2019.
Quanto al vizio di motivazione, la Corte ribadisce che eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, rientrando tali accertamenti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e all’assenza di manifesta illogicità, requisiti che rendono la decisione insindacabile, come affermato da Sez. 3 n. 17395 del 24.01.2023, conforme a Sez. 6 n. 5334 del 1993.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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