Ricorso per cassazione inammissibile se la notifica della cartella è contestata senza riprodurla (Cass. civ. Sez. 5 n. 7474 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la procura conferita ad un avvocato del libero foro per il giudizio di legittimità è affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità della costituzione, qualora non ricorrano le condizioni del conflitto di interessi, dell’indisponibilità dell’Avvocatura erariale o di un’apposita delibera. Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, determinando soltanto la decadenza dalle facoltà processuali eventualmente precluse. La contestazione della rituale notifica della cartella di pagamento impugnata esige che il ricorrente riproduca l’atto notificatorio nel ricorso per cassazione, onde superare la statuizione del giudice di merito che ne abbia accertato la validità.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per il recupero di IRES ed IVA dovute per l’anno 2010, a seguito della decadenza dal beneficio della rateizzazione, intervenuta dopo il pagamento di sole due rate sulle venti concordate.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza oggi impugnata, confermava integralmente la decisione, disattendendo le numerose doglianze prospettate dalla contribuente, tra cui la carenza di legittimazione processuale dell’agente della riscossione, la nullità della notifica della cartella e la violazione dei diritti di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato preliminarmente il controricorso depositato dall’agente della riscossione tramite un avvocato del libero foro. Ha affermato che, nel contenzioso tributario, la convenzione stipulata con l’Avvocatura dello Stato esime le Agenzie fiscali dalla difesa erariale per i giudizi dinanzi alle corti di giustizia tributaria, ma la prevede espressamente per il giudizio di legittimità. Ne consegue che, in mancanza delle condizioni del conflitto di interessi, dell’indisponibilità dell’Avvocatura o di un’apposita delibera, la procura conferita ad un legale del libero foro per il giudizio in Cassazione è invalida e rende inammissibile la costituzione, con conseguente inutilizzabilità della memoria illustrativa depositata.
Quanto ai primi tre motivi, concernenti la dedotta carenza di legittimazione processuale e di ius postulandi dell’agente della riscossione, la Corte ha ritenuto le censure inammissibili. Ha precisato che la questione dello ius postulandi del singolo avvocato è distinta da quella della legittimazione processuale della parte e non è rilevabile d’ufficio. Ha inoltre richiamato il principio per cui la persona fisica che conferisce il mandato al difensore in nome di una persona giuridica non ha l’onere di dimostrare la propria qualità, potendo i terzi verificarne il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale. Solo se il potere deriva da un atto non soggetto a pubblicità, la contestazione della controparte deve essere tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere accertamenti d’ufficio.
In relazione al quarto motivo, la Corte ha escluso qualsiasi nullità per la tardiva costituzione dell’agente della riscossione, richiamando il principio di tassatività delle nullità e la giurisprudenza consolidata secondo cui la decadenza riguarda soltanto le attività processuali precluse, senza inficiare il diritto del resistente a ricevere la comunicazione dell’udienza.
I motivi quinto e sesto, concernenti la presunta nullità della notifica della cartella di pagamento per carenza dei requisiti legali, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha osservato che la notifica può avvenire mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario e che le censure, contestando l’accertamento del giudice di merito, non riproducevano la notifica nel ricorso, così da risultare carenti nella critica alla statuizione impugnata.
I residui motivi, volti a censurare la motivazione della sentenza e a sollecitare un riesame del merito, sono stati ritenuti inammissibili per la formulazione omnibus e contraddittoria, nonché per l’operatività della preclusione della doppia conforme di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022. Il ricorso è stato, infine, rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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