TARI: nessun obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati (Cass. civ. Sez. 5 n. 9123 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale, di derivazione comunitaria, è unanimemente riconosciuto solo per i tributi armonizzati e, per quelli non armonizzati, solo se espressamente previsto dalla legge; per i tributi locali non sussiste alcun obbligo generalizzato di attivarlo. In materia di TARI, l’accesso ai locali del contribuente costituisce una facoltà dell’ente impositore, non un obbligo. L’inquadramento dell’utenza nelle categorie tariffarie spetta al Comune mediante accertamento dell’uso effettivo dell’immobile, ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento TARI per gli anni 2014-2015, emesso dalla società concessionaria della riscossione per conto del Comune. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, su appello della concessionaria, riformava la decisione, riconoscendo la piena legittimazione della concessionaria all’emissione degli atti. La società contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con il quale si contestava la legittimazione attiva della concessionaria. Il vizio risiedeva nella mancata allegazione, da parte della ricorrente, di aver dedotto tale questione dinanzi ai giudici di merito, indicando il principio di autosufficienza del ricorso. La questione, non risultando compresa nel tema del decidere del giudizio a quo, non poteva essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità.
Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, concernente l’omessa rimessione in primo grado per il difetto di instaurazione del contraddittorio con l’ente impositore. La censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva riformato la pronuncia di primo grado proprio sul punto della legittimazione della concessionaria.
Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000, è stato invece disatteso. La Corte ha chiarito che l’obbligo di contraddittorio preventivo, di derivazione eurounionale, è circoscritto ai tributi armonizzati; per quelli non armonizzati, come i tributi locali, opera solo se espressamente previsto dalla legge. L’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, è limitato agli accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, fattispecie non ricorrente nel caso di specie.
Infine, il quarto motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che in materia di TARI l’inquadramento dell’utenza nelle categorie tariffarie spetta al Comune, mediante accertamento dell’uso effettivo dell’immobile. L’accertamento compiuto dal giudice di merito, basato su dati documentali e fotografici, è stato giudicato congruamente motivato e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, vertendo le censure su una mera rivalutazione del fatto.
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Nota della Redazione
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