Inammissibili le censure sulla valutazione delle intercettazioni e delle videoriprese (Cass. pen. Sez. VII n. 40546 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che investa la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Le intercettazioni telefoniche e le videoriprese debitamente autorizzate costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenuto è compiuta con rigore e supportata da ineccepibili argomenti logici. La dedotta inutilizzabilità di un filmato richiede la dimostrazione concreta dell’assenza di autorizzazione, non potendo fondarsi su un dato indimostrato. Resta inammissibile per aspecificità la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena per la riconosciuta continuazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 10 febbraio 2025, aveva confermato la condanna degli imputati per fatti di spaccio di droga commessi in un autolavaggio, ricostruiti attraverso intercettazioni e videoriprese. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi nella valutazione del materiale probatorio, l’inutilizzabilità di un filmato estrapolato da un telefono cellulare e l’erroneo diniego delle attenuanti generiche.
La questione arriva davanti alla Suprema Corte per la contestazione del compendio probatorio e delle scelte di merito operate dal giudice dell’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla verifica della ammissibilità dei ricorsi, sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo. Il ricorso proposto personalmente dall’imputato è dichiarato inammissibile per ragioni di natura processuale, essendo la difesa tecnica condizione di validità dell’impugnazione.
Nel merito delle censure, la Corte ribadisce che le doglianze sulla rilevanza probatoria delle intercettazioni e dei filmati attengono alla ricostruzione e alla valutazione del fatto, nonché all’apprezzamento del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Il giudice dell’appello ha fornito motivazione congrua e adeguata, esente da vizi logici, fondata su corretti criteri di inferenza.
La Corte afferma che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del contenuto sia compiuta con rigore e supportata da ineccepibili argomenti logici, come avvenuto nel caso di specie. La Corte di appello ha valorizzato le immagini delle videoriprese attraverso una rigorosa interpretazione delle conversazioni intercettate, sulla base di filmati pienamente utilizzabili e debitamente autorizzati, considerato il contesto in cui si sono svolti i fatti.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità del video asseritamente estrapolato dalla memoria del telefono senza autorizzazione giudiziale, la Corte rileva che manca il riscontro dell’assenza di riprese legittimamente autorizzate riferite all’episodio contestato. La difesa non ha neppure articolato una adeguata prova di resistenza rispetto alla fonte audio, basando il proprio assunto su un dato indimostrato, a fronte del mancato rinvenimento del telefono. Si è trattato, in realtà, di intercettazione telematica della trasmissione di files audio-immagini-video, autorizzata dal Gip.
Infine, la Corte giudica aspecifiche le censure sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena per la continuazione, in considerazione della rilevanza riconosciuta ai precedenti penali e alle modalità del fatto. La memoria difensiva depositata non fa che reiterare le medesime censure, sollecitando apprezzamenti riservati al giudizio di merito. Dalla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in euro 3000.
Nota della Redazione
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