Ricorso in cassazione contro patteggiamento inammissibile per motivi non tassativi (Cass. pen. Sez. II n. 29545 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile nei soli casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che deroga alla disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen. Sono pertanto inammissibili i motivi con i quali si deduce l’omesso controllo del giudice sulla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. La questione di legittimità costituzionale prospettata su un provvedimento di rigetto della pena concordata è irrilevante quando le parti abbiano successivamente raggiunto un nuovo accordo che espunga la richiesta di pena sostitutiva.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, con il beneficio della non menzione, in relazione ai reati di usura e tentata estorsione, aggravati dall’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59, comma 1 lett. d) e 56 della legge n. 689/1981; violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell’aggravante; omesso controllo sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rileva che, dopo l’ordinanza che aveva respinto la richiesta di patteggiamento con sostituzione in detenzione domiciliare, le parti avevano raggiunto un nuovo accordo che, pur lasciando intatta la quantificazione della pena, espungeva la richiesta di pena sostitutiva. La questione di costituzionalità, riferita al separato provvedimento di rigetto, è dunque irrilevante perché superata dal nuovo atto negoziale.
Nel merito, la Corte osserva che l’incidente di costituzionalità è già stato deciso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139 del 9 luglio 2025, che ne ha dichiarato l’infondatezza con riferimento a tutti e tre i profili sollevati, attinenti agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost. Rientra nella discrezionalità del legislatore determinare i limiti oggettivi, di pena e di tipologia di reati, entro i quali escludere le pene sostitutive.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ne afferma l’inammissibilità. La previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 103/2017, consente il ricorso contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Tale assetto normativo deroga alla disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen. e limita l’impugnabilità alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate. Ne consegue che l’omesso assolvimento dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla insussistenza di condizioni ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero il difetto di pronuncia sul punto, non sono deducibili in sede di legittimità. La Corte richiama sul punto Sez. 6, n. 1031 del 2019, Pierri e Sez. 2, n. 4727 del 2018, Oboroceanu. Non è del pari proponibile il vizio di motivazione sulla ricorrenza dell’aggravante.
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.